Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1155 of 15 February 2017 amending Delegated Regulation (EU) No 639/2014 as regards the control measures relating to the cultivation of hemp, certain provisions on the greening payment, the payment for young farmers in control of a legal person, the calculation of the per unit amount in the framework of voluntary coupled support, the fractions of payment entitlements and certain notification requirements relating to the single area payment scheme and the voluntary coupled support, and amending Annex X to Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council

Published date30 June 2017
Subject MatterAgricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 167, 30 June 2017
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30.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1155 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2017

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa, alcune disposizioni relative al pagamento di inverdimento, al pagamento per i giovani agricoltori che esercitano il controllo su una persona giuridica, al calcolo dell'importo unitario nel quadro del sostegno accoppiato facoltativo, alle frazioni di diritti all'aiuto e a taluni obblighi di comunicazione relativi al regime di pagamento unico per superficie e al sostegno accoppiato facoltativo, e che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 35, paragrafi 2 e 3, gli articoli 44, paragrafo 5, lettera b), e 46, paragrafo 9, lettere a) e c), l'articolo 50, paragrafo 11, l'articolo 52, paragrafo 9, lettera a), e l'articolo 67, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e che stabiliscono la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo (di seguito: «tenore di THC») di cui all'articolo 32, paragrafo 6, di detto regolamento. Attualmente l'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (2) stabilisce soltanto l'obbligo di utilizzare sementi delle varietà elencate nel «catalogo comune delle varietà di specie di piante agricole» e di utilizzare sementi certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (3). Le norme per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di THC attualmente fissate dall'articolo 45 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (4) e nell'allegato di detto regolamento dovrebbero essere inserite nell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.
(2) Le regole per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del tenore di THC si basano sul presupposto che la canapa sia coltivata come coltura principale, ma non sono pienamente idonee per la canapa coltivata come coltura intercalare. Poiché quest'ultimo metodo di coltivazione si è già dimostrato adeguato per la canapa industriale e compatibile con i requisiti di tutela dell'ambiente, è giustificato adattare entrambe le disposizioni per tenere conto delle caratteristiche della canapa coltivata come coltura intercalare. In tale contesto è altresì opportuno fornire una definizione di canapa coltivata come coltura intercalare.
(3) L'articolo 24 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 stabilisce i requisiti per l'attivazione dei diritti all'aiuto. Per evitare divergenze interpretative, è opportuno chiarire che ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, anche una frazione di diritto all'aiuto è considerata pienamente attivata. Tuttavia si dovrebbe indicare esplicitamente che il pagamento è calcolato sulla base della corrispondente frazione di ettaro ammissibile.
(4) Gli articoli da 38 a 48 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 definiscono norme che integrano le disposizioni sulle pratiche di inverdimento standard stabilite dal regolamento (UE) n. 1307/2013. Sulla base dell'esperienza acquisita nel corso del primo anno in cui tali pratiche sono state applicate, occorre modificare alcuni aspetti di dette norme al fine di semplificare l'attuazione delle pratiche di inverdimento a beneficio degli agricoltori e delle amministrazioni nazionali, mantenendo o migliorando al tempo stesso l'impatto ambientale e climatico. In particolare, le modifiche dovrebbero contribuire a trattare le azioni individuate nelle conclusioni della revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 e consentire il progresso dell'applicazione alle superfici agricole delle misure in materia di biodiversità nell'ambito della politica agricola comune (5).
(5) Nelle disposizioni dell'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 relative al calcolo delle quote di diverse colture ai fini della diversificazione, il periodo di diversificazione delle colture è basato sulle pratiche colturali tradizionali negli Stati membri. È opportuno consentire agli Stati membri di fissare periodi diversi a livello regionale o subregionale per tenere conto di un'eventuale diversità di condizioni climatiche nel territorio di uno Stato membro. In situazioni specifiche in cui è presente una notevole varietà di colture su una piccola superficie, dovrebbe essere possibile, al fine di semplificare la dichiarazione delle colture, dichiararle come singola coltura mista.
(6) Per quanto riguarda i terreni lasciati a riposo, all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 è fondamentale stabilire un periodo in cui dovrebbe essere assente qualsiasi produzione agricola per garantire l'efficacia ambientale di tale terreno ed evitare eventuali confusioni con altre superfici, quali i prati. Al fine di tener conto delle diverse condizioni agroclimatiche nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire tale periodo per consentire agli agricoltori di riprendere le colture principali prima della fine dell'anno. Tuttavia detto periodo non dovrebbe essere inferiore a sei mesi per conseguire gli obiettivi di efficacia ambientale ed evitare eventuali confusioni con altre superfici.
(7) La distinzione tra i diversi elementi caratteristici del paesaggio elencati all'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 è fonte di incertezza per gli agricoltori in sede di dichiarazione delle aree di interesse ecologico. Al fine di ridurre tale incertezza, semplificare la gestione del regime per le autorità degli Stati membri e far fronte alle difficoltà incontrate dagli agricoltori in sede di dichiarazione delle aree di interesse ecologico, le siepi e le fasce alberate di cui alla lettera a) e gli alberi in filari di cui alla lettera c) di detta disposizione dovrebbero essere raggruppati in un unico tipo di elementi caratteristici del paesaggio in modo che a essi si applichi un solo limite di dimensione. Inoltre, per gli stessi motivi, le superfici di cui all'articolo 45, paragrafo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 dovrebbero essere raggruppate sotto la voce «boschetti nel campo».
(8) Sebbene inoltre, come indicato nel considerando 51 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, sia necessario stabilire dimensioni massime per gli elementi caratteristici del paesaggio onde garantire che la superficie sia prevalentemente agricola, tali limiti di dimensione non dovrebbero comportare l'esclusione di elementi caratteristici che, pur superandole, sono importanti per la biodiversità. Pertanto, la superficie che può essere qualificata come elemento caratteristico del paesaggio ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 dovrebbe essere calcolata fino alla dimensione massima dell'elemento caratteristico.
(9) Tenuto conto dell'elevato beneficio ambientale della vegetazione ripariale di cui all'articolo 45, paragrafo 4, quinto comma, e paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, è opportuno stabilire che tutta la vegetazione ripariale dovrebbe essere presa in considerazione ai fini del calcolo delle aree di interesse ecologico.
(10) Per gli stessi motivi indicati nei considerando 7 e 8 in riferimento all'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, i bordi dei campi, attualmente inclusi nella lettera e) di detta disposizione, dovrebbero essere fusi con le fasce tampone di cui all'articolo 45, paragrafo 5, di detto regolamento e dovrebbe essere fissato un unico limite di dimensione per le fasce tampone e i bordi dei campi. Tale dimensione massima per le fasce tampone e i bordi dei campi dovrebbe far riferimento alla superficie qualificabile come fascia tampone o bordo dei campi ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. Al fine di assicurare la massima flessibilità agli agricoltori, la definizione di fasce tampone previste dalla BCAA 1 e dal CGO 1 o 10 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e al Consiglio (6) e di bordi dei campi protetti dalla BCAA 7, dal CGO 2 o 3 di cui in detto allegato dovrebbe essere integrata con altre fasce tampone e bordi dei campi, vale a dire qualsiasi fascia che non rientra in queste due categorie ai sensi delle norme in materia di condizionalità.
(11) L'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 consente di considerare aree di interesse ecologico gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone adiacenti ai seminativi. Al fine di massimizzare il beneficio ambientale per gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone di cui all'articolo 45, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e incoraggiare la tutela e il mantenimento di elementi aggiuntivi, tale disposizione dovrebbe essere integrata con norme
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