Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2172 of 24 November 2015 amending Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the award of contracts (Text with EEA relevance)

Published date25 November 2015
Subject Matterpublic procurement in the European Union
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 307, 25 November 2015
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25.11.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 307/9

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2172 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2015

che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 94/800/CE (2) il Consiglio ha concluso l'accordo sugli appalti pubblici («l'accordo») (3). È opportuno che l'accordo sia applicato a qualsiasi appalto pubblico con un valore che raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/UE è permettere agli enti aggiudicatori e alle autorità aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per conseguire detto obiettivo le soglie previste dalla summenzionata direttiva per gli appalti pubblici, contemplate anche nell'accordo, dovrebbero essere allineate al fine di garantire che corrispondano ai controvalori in euro, arrotondati al migliaio più vicino, delle soglie fissate nell'accordo.
(3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie della direttiva 2014/23/UE che non sono contemplate nell'accordo. La direttiva 2014/23/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(4) Poiché il calcolo delle soglie rivedute va effettuato sulla base di un valore medio dell'euro per un determinato periodo che termina il 31 agosto e le soglie rivedute devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre, all'atto dell'adozione del presente regolamento dovrebbe essere applicata la procedura d'urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, l'importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli...

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