Commission Delegated Regulation (EU) 2016/89 of 18 November 2015 amending Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the Union list of projects of common interest

Published date27 January 2016
Subject MatterTrans-European networks,Energy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 19, 27 January 2016
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27.1.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 19/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/89 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 347/2013 stabilisce un quadro per l'individuazione, la pianificazione e l'attuazione dei progetti di interesse comune («PIC») necessari a realizzare i nove corridoi geografici strategici prioritari per le infrastrutture energetiche individuati nei settori dell'energia elettrica, del gas e del petrolio e le tre aree prioritarie di rilevanza unionale per le infrastrutture energetiche nel campo delle reti intelligenti, delle autostrade elettriche e delle reti di trasporto del biossido di carbonio.
(2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 347/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire l'elenco unionale dei progetti di interesse comune («elenco dell'Unione o unionale»).
(3) I progetti proposti ai fini dell'inserimento nell'elenco unionale sono stati valutati dai gruppi regionali e soddisfano i criteri di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 347/2013.
(4) I progetti di elenchi regionali dei PIC sono stati concordati dai gruppi regionali in riunioni tecniche. In seguito al parere positivo, formulato dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («Agenzia») il 30 ottobre 2015, sulla coerenza nell'applicazione dei criteri e nell'analisi dei costi-benefici tra le varie regioni, gli organi decisionali dei gruppi regionali hanno adottato gli elenchi regionali il 3 novembre 2015. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 347/2013, prima di adottare gli elenchi regionali, tutte le proposte di progetto sono state approvate dagli Stati membri interessati dai progetti stessi.
(5) Le organizzazioni che rappresentano le parti interessate, tra cui produttori, gestori del sistema di distribuzione, fornitori, organizzazioni di tutela dei consumatori e dell'ambiente, sono state consultate in merito ai progetti proposti per l'inserimento nell'elenco unionale.
(6) I progetti di interesse comune dovrebbero essere elencati secondo le priorità strategiche relative alle infrastrutture energetiche transeuropee nell'ordine di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 347/2013. L'elenco unionale non dovrebbe contenere alcuna classificazione dei progetti.
(7) I progetti di interesse comune dovrebbero essere elencati come progetti a sé stanti o come parte di cluster composti da diversi progetti di interesse comune. Tuttavia, alcuni progetti di interesse comune dovrebbero essere raggruppati in quanto interdipendenti o (potenzialmente) concorrenziali.
(8) L'elenco unionale contiene progetti in fasi di sviluppo diverse, tra cui: fattibilità preliminare, fattibilità, rilascio delle autorizzazioni e costruzione. Per i progetti di interesse comune in una fase iniziale di sviluppo possono essere necessari studi volti a dimostrare che i progetti sono economicamente e tecnicamente sostenibili e che sono conformi alla legislazione unionale, nella fattispecie la legislazione ambientale. In tale contesto è necessario identificare, valutare ed evitare o attenuare adeguatamente il potenziale impatto negativo sull'ambiente.
(9) L'inserimento dei progetti nell'elenco unionale non pregiudica l'esito dei pertinenti procedimenti di valutazione d'impatto ambientale e di rilascio delle autorizzazioni. A norma dell'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 347/2013, un progetto non conforme al diritto dell'Unione può essere rimosso dall'elenco unionale. L'attuazione dei progetti di interesse comune e la conformità alla normativa pertinente dovrebbero essere oggetto di monitoraggio a norma dell'articolo 5 del suddetto regolamento.
(10) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 347/2013, l'elenco unionale è istituito ogni due anni, pertanto l'elenco unionale istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1391/2013 della Commissione (2) non è più valido e dovrebbe essere sostituito.
(11) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 347/2013, l'elenco unionale prende la forma di un allegato del presente regolamento.
(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 347/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.

(2) Regolamento delegato (UE) n. 1391/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee relativamente all'elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune (GU L 349 del 21.12.2013, pag. 28).


ALLEGATO

L'allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VII

Elenco unionale dei progetti di interesse comune (“elenco unionale”), di cui all'articolo 3, paragrafo 4

A. PRINCIPI APPLICATI NELLA STESURA DELL'ELENCO UNIONALE

(1) Cluster di progetti di interesse comune (PIC)

Alcuni PIC formano un cluster a causa della loro natura interdipendente e concorrenziale o potenzialmente tale. Sono istituiti i seguenti tipi:

cluster di PIC interdipendenti, definito “cluster X costituito dai seguenti PIC”; raggruppa i PIC necessari ad affrontare una strozzatura comune a diversi paesi e la cui realizzazione simultanea crea sinergie. In questa fattispecie, per conseguire benefici a livello unionale è necessario che siano realizzati tutti i PIC,
cluster di PIC potenzialmente concorrenziali, definito “cluster X costituito da uno o più dei seguenti PIC”; rispecchia l'incertezza circa l'entità della strozzatura comune a più paesi. In questa fattispecie non è necessario che siano realizzati tutti i PIC inclusi nel cluster. È il mercato che determina se devono essere realizzati tutti, alcuni o un unico PIC, posto che siano in possesso delle dovute approvazioni a livello di pianificazione, autorizzazione e conformità regolamentare. Il numero di PIC necessari, anche in termini di fabbisogno di capacità, è valutato nuovamente nel successivo processo di individuazione dei PIC, e
cluster di PIC concorrenziali, definito “cluster X costituito da uno dei seguenti PIC”; affronta la stessa strozzatura, la cui entità è tuttavia più chiara rispetto al caso del cluster di PIC potenzialmente concorrenziali e perciò la realizzazione di un solo PIC funge allo scopo. È il mercato che determina quale PIC debba essere realizzato, posto che sia in possesso delle dovute approvazioni a livello di pianificazione, autorizzazione e conformità regolamentare. Se del caso, il numero di PIC necessari è valutato nuovamente nel successivo processo di individuazione dei PIC.

Tutti i PIC beneficiano degli stessi diritti e rispettano gli stessi obblighi sanciti dal regolamento (UE) n. 347/2013.

(2) Trattamento delle sottostazioni e delle stazioni di compressione

Le sottostazioni e le stazioni back-to-back per l'energia elettrica nonché le stazioni di compressione per il gas sono ritenute parte dei PIC se ubicate geograficamente lungo le linee di trasmissione/trasporto. Le sottostazioni, le stazioni back-to-back e le stazioni di compressione sono considerate PIC a sé stanti e figurano esplicitamente nell'elenco unionale se la loro ubicazione geografica è diversa dalle linee di trasmissione/trasporto. Esse beneficiano degli stessi diritti e rispettano gli stessi obblighi sanciti dal regolamento (UE) n. 347/2013.

(3) Definizione di “Non più considerato PIC”

L'espressione “non più considerato PIC” si riferisce ai progetti dell'elenco unionale istituito dal regolamento (UE) n. 1391/2013 che non sono più considerati PIC per uno o più dei seguenti motivi:

in base a nuovi dati il progetto non soddisfa i criteri di ammissibilità,
il promotore non ha ripresentato il progetto al processo di selezione per il presente elenco unionale,
è già stato messo in servizio o sarà messo in servizio nell'immediato futuro per cui non beneficia delle disposizioni del regolamento (UE) n. 347/2013, oppure
nel processo di selezione ha ricevuto un punteggio inferiore rispetto ad altri PIC candidati.

Tali progetti non sono PIC ma, a fini di trasparenza e chiarezza, sono indicati nell'elenco unionale con il loro numero PIC originario.

Possono essere considerati atti a figurare nel prossimo elenco unionale se vengono meno i motivi dell'esclusione dall'attuale elenco.

(4) Definizione di “PIC definiti anche autostrade elettriche”

Con l'espressione “PIC definiti anche autostrade elettriche” s'intendono...

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