Commission Delegated Regulation (EU) 2016/89 of 18 November 2015 amending Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the Union list of projects of common interest
Published date | 27 January 2016 |
Subject Matter | Trans-European networks,Energy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 19, 27 January 2016 |
27.1.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 19/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/89 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2015
che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (UE) n. 347/2013 stabilisce un quadro per l'individuazione, la pianificazione e l'attuazione dei progetti di interesse comune («PIC») necessari a realizzare i nove corridoi geografici strategici prioritari per le infrastrutture energetiche individuati nei settori dell'energia elettrica, del gas e del petrolio e le tre aree prioritarie di rilevanza unionale per le infrastrutture energetiche nel campo delle reti intelligenti, delle autostrade elettriche e delle reti di trasporto del biossido di carbonio. |
(2) | A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 347/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire l'elenco unionale dei progetti di interesse comune («elenco dell'Unione o unionale»). |
(3) | I progetti proposti ai fini dell'inserimento nell'elenco unionale sono stati valutati dai gruppi regionali e soddisfano i criteri di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 347/2013. |
(4) | I progetti di elenchi regionali dei PIC sono stati concordati dai gruppi regionali in riunioni tecniche. In seguito al parere positivo, formulato dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («Agenzia») il 30 ottobre 2015, sulla coerenza nell'applicazione dei criteri e nell'analisi dei costi-benefici tra le varie regioni, gli organi decisionali dei gruppi regionali hanno adottato gli elenchi regionali il 3 novembre 2015. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 347/2013, prima di adottare gli elenchi regionali, tutte le proposte di progetto sono state approvate dagli Stati membri interessati dai progetti stessi. |
(5) | Le organizzazioni che rappresentano le parti interessate, tra cui produttori, gestori del sistema di distribuzione, fornitori, organizzazioni di tutela dei consumatori e dell'ambiente, sono state consultate in merito ai progetti proposti per l'inserimento nell'elenco unionale. |
(6) | I progetti di interesse comune dovrebbero essere elencati secondo le priorità strategiche relative alle infrastrutture energetiche transeuropee nell'ordine di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 347/2013. L'elenco unionale non dovrebbe contenere alcuna classificazione dei progetti. |
(7) | I progetti di interesse comune dovrebbero essere elencati come progetti a sé stanti o come parte di cluster composti da diversi progetti di interesse comune. Tuttavia, alcuni progetti di interesse comune dovrebbero essere raggruppati in quanto interdipendenti o (potenzialmente) concorrenziali. |
(8) | L'elenco unionale contiene progetti in fasi di sviluppo diverse, tra cui: fattibilità preliminare, fattibilità, rilascio delle autorizzazioni e costruzione. Per i progetti di interesse comune in una fase iniziale di sviluppo possono essere necessari studi volti a dimostrare che i progetti sono economicamente e tecnicamente sostenibili e che sono conformi alla legislazione unionale, nella fattispecie la legislazione ambientale. In tale contesto è necessario identificare, valutare ed evitare o attenuare adeguatamente il potenziale impatto negativo sull'ambiente. |
(9) | L'inserimento dei progetti nell'elenco unionale non pregiudica l'esito dei pertinenti procedimenti di valutazione d'impatto ambientale e di rilascio delle autorizzazioni. A norma dell'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 347/2013, un progetto non conforme al diritto dell'Unione può essere rimosso dall'elenco unionale. L'attuazione dei progetti di interesse comune e la conformità alla normativa pertinente dovrebbero essere oggetto di monitoraggio a norma dell'articolo 5 del suddetto regolamento. |
(10) | A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 347/2013, l'elenco unionale è istituito ogni due anni, pertanto l'elenco unionale istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1391/2013 della Commissione (2) non è più valido e dovrebbe essere sostituito. |
(11) | A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 347/2013, l'elenco unionale prende la forma di un allegato del presente regolamento. |
(12) | È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 347/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1391/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee relativamente all'elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune (GU L 349 del 21.12.2013, pag. 28).
ALLEGATO
L'allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO VII
Elenco unionale dei progetti di interesse comune (“elenco unionale”), di cui all'articolo 3, paragrafo 4
A. PRINCIPI APPLICATI NELLA STESURA DELL'ELENCO UNIONALE
(1) Cluster di progetti di interesse comune (PIC)
Alcuni PIC formano un cluster a causa della loro natura interdipendente e concorrenziale o potenzialmente tale. Sono istituiti i seguenti tipi:
— | cluster di PIC interdipendenti, definito “cluster X costituito dai seguenti PIC”; raggruppa i PIC necessari ad affrontare una strozzatura comune a diversi paesi e la cui realizzazione simultanea crea sinergie. In questa fattispecie, per conseguire benefici a livello unionale è necessario che siano realizzati tutti i PIC, |
— | cluster di PIC potenzialmente concorrenziali, definito “cluster X costituito da uno o più dei seguenti PIC”; rispecchia l'incertezza circa l'entità della strozzatura comune a più paesi. In questa fattispecie non è necessario che siano realizzati tutti i PIC inclusi nel cluster. È il mercato che determina se devono essere realizzati tutti, alcuni o un unico PIC, posto che siano in possesso delle dovute approvazioni a livello di pianificazione, autorizzazione e conformità regolamentare. Il numero di PIC necessari, anche in termini di fabbisogno di capacità, è valutato nuovamente nel successivo processo di individuazione dei PIC, e |
— | cluster di PIC concorrenziali, definito “cluster X costituito da uno dei seguenti PIC”; affronta la stessa strozzatura, la cui entità è tuttavia più chiara rispetto al caso del cluster di PIC potenzialmente concorrenziali e perciò la realizzazione di un solo PIC funge allo scopo. È il mercato che determina quale PIC debba essere realizzato, posto che sia in possesso delle dovute approvazioni a livello di pianificazione, autorizzazione e conformità regolamentare. Se del caso, il numero di PIC necessari è valutato nuovamente nel successivo processo di individuazione dei PIC. |
Tutti i PIC beneficiano degli stessi diritti e rispettano gli stessi obblighi sanciti dal regolamento (UE) n. 347/2013.
(2) Trattamento delle sottostazioni e delle stazioni di compressione
Le sottostazioni e le stazioni back-to-back per l'energia elettrica nonché le stazioni di compressione per il gas sono ritenute parte dei PIC se ubicate geograficamente lungo le linee di trasmissione/trasporto. Le sottostazioni, le stazioni back-to-back e le stazioni di compressione sono considerate PIC a sé stanti e figurano esplicitamente nell'elenco unionale se la loro ubicazione geografica è diversa dalle linee di trasmissione/trasporto. Esse beneficiano degli stessi diritti e rispettano gli stessi obblighi sanciti dal regolamento (UE) n. 347/2013.
(3) Definizione di “Non più considerato PIC”
L'espressione “non più considerato PIC” si riferisce ai progetti dell'elenco unionale istituito dal regolamento (UE) n. 1391/2013 che non sono più considerati PIC per uno o più dei seguenti motivi:
— | in base a nuovi dati il progetto non soddisfa i criteri di ammissibilità, |
— | il promotore non ha ripresentato il progetto al processo di selezione per il presente elenco unionale, |
— | è già stato messo in servizio o sarà messo in servizio nell'immediato futuro per cui non beneficia delle disposizioni del regolamento (UE) n. 347/2013, oppure |
— | nel processo di selezione ha ricevuto un punteggio inferiore rispetto ad altri PIC candidati. |
Tali progetti non sono PIC ma, a fini di trasparenza e chiarezza, sono indicati nell'elenco unionale con il loro numero PIC originario.
Possono essere considerati atti a figurare nel prossimo elenco unionale se vengono meno i motivi dell'esclusione dall'attuale elenco.
(4) Definizione di “PIC definiti anche autostrade elettriche”
Con l'espressione “PIC definiti anche autostrade elettriche” s'intendono...
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