Commission Delegated Regulation (EU) No 231/2013 of 19 December 2012 supplementing Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council with regard to exemptions, general operating conditions, depositaries, leverage, transparency and supervision (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date22 March 2013
Subject MatterLibertà di stabilimento,Libertad de establecimiento,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 83, 22 marzo 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 83, 22 de marzo de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 83, 22 mars 2013
TESTO consolidato: 32013R0231 — IT — 01.08.2022

02013R0231 — IT — 01.08.2022 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 231/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2012 che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 083 del 22.3.2013, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1618 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2018 L 271 1 30.10.2018
►M2 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1255 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2021 L 277 11 2.8.2021




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 231/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2011/61/UE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «impegno di capitale» : impegno contrattuale di un investitore a fornire ad un fondo di investimento alternativo (FIA) un determinato importo di capitale di investimento su richiesta del gestore del fondo di investimento alternativo (GEFIA);
2) «soggetto rilevante» in relazione al GEFIA : uno dei seguenti soggetti:
a)
amministratore, socio o equivalente, o dirigente del GEFIA;
b)
dipendente del GEFIA, nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione del GEFIA e sotto il suo controllo, e che partecipa all’esercizio, da parte del GEFIA, dell’attività di gestione collettiva di portafogli;
c)
persona fisica o giuridica partecipante direttamente alla fornitura di servizi al GEFIA, nel quadro di un accordo di delega a terzi ai fini dell’esercizio da parte del GEFIA dell’attività di gestione collettiva di portafogli;
3) «alta dirigenza» : la persona o le persone che conducono di fatto l’attività del GEFIA di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/61/UE e, a seconda del caso, il membro esecutivo o i membri esecutivi dell’organo di gestione;
4) «organo di gestione» : l’organo con il potere decisionale finale del GEFIA, che comprende le funzioni di vigilanza e di gestione, o soltanto la funzione di gestione se le due funzioni sono separate;
5) «meccanismo speciale» : meccanismo, applicato in conseguenza diretta della natura illiquida delle attività del FIA, che influisce sui diritti di rimborso specifici degli investitori in un tipo di quote o azioni del FIA; si tratta di un meccanismo ad hoc o separato dai diritti di rimborso generali degli investitori;

▼M2

6) «rischio di sostenibilità» : il rischio di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 22, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
7) «fattori di sostenibilità» : fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088.

▼B



CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI



SEZIONE 1

Calcolo delle attività gestite

(articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE)

Articolo 2

Calcolo del valore totale delle attività gestite

1.

Per godere della deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA:

a)

comunica tutti i FIA per i quali è nominato gestore esterno o i FIA per i quali è il gestore, laddove la forma giuridica del FIA consenta la gestione interna, come previsto all’articolo 5 della direttiva 2011/61/UE;

b)

comunica il portafoglio di attività di ciascun FIA gestito e determina, conformemente alle regole di valutazione previste dalla legge del paese in cui il FIA è stabilito e/o dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA, il valore corrispondente delle attività gestite, incluse tutte le attività acquisite mediante la leva finanziaria;

c)

somma i valori così determinati delle attività gestite di tutti i FIA gestiti e raffronta il valore totale delle attività gestite che ne risulta con la soglia rilevante di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE.

2.
Ai fini del paragrafo 1, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per i quali il GEFIA è la società di gestione designata a norma della direttiva 2009/65/CE non sono inclusi nel calcolo.

Ai fini del paragrafo 1, i FIA gestiti dal GEFIA per i quali il GEFIA ha delegato funzioni conformemente all’articolo 20 della direttiva 2011/61/UE sono inclusi nel calcolo. I portafogli di FIA che il GEFIA gestisce nel quadro di una delega sono tuttavia esclusi dal calcolo.

3.
Ai fini del calcolo del valore totale delle attività gestite, ciascuna posizione in strumenti derivati, compresi i derivati incorporati in valori mobiliari, è convertita nella sua posizione equivalente nelle attività sottostanti dello strumento derivato tramite i metodi di conversione di cui all’articolo 10. Il valore assoluto di tale posizione equivalente è poi utilizzato per il calcolo del valore totale delle attività gestite.
4.
Quando il FIA investe in altri FIA gestiti dallo stesso GEFIA esterno, tale investimento può essere escluso dal calcolo delle attività gestite del GEFIA.
5.
Quando un comparto del FIA gestito internamente o esternamente investe in un altro comparto di tale FIA, detto investimento può essere escluso dal calcolo delle attività gestite del GEFIA.
6.
Il valore totale delle attività gestite è calcolato conformemente ai paragrafi da 1 a 4 almeno una volta all’anno sulla base dei dati disponibili più recenti sul valore delle attività. Il valore disponibile più recente delle attività di ciascun FIA di cui alla prima frase del presente paragrafo risale a non oltre dodici mesi prima della data del calcolo della soglia. Il GEFIA determina la data per il calcolo della soglia e la applica in modo conseguente. Qualsiasi variazione successiva della data scelta deve essere giustificata all’autorità competente. Ai fini della scelta della data di calcolo della soglia, il GEFIA tiene conto della data e della frequenza della valutazione delle attività gestite.

Articolo 3

Monitoraggio costante delle attività gestite

Il GEFIA istituisce, attua e applica procedure per il monitoraggio costante del valore totale delle attività gestite. Il monitoraggio fornisce un quadro aggiornato delle attività gestite e include l’osservazione dell’attività di sottoscrizione e rimborso o, laddove applicabile, dei richiami di capitale, delle distribuzioni di capitale e del valore delle attività investite di ciascun FIA.

Per valutare la necessità di calcoli più frequenti del valore totale delle attività gestite, sono prese in considerazione la prossimità del valore totale delle attività gestite alla soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE e l’attività prevista di sottoscrizione e rimborso.

Articolo 4

Superamento occasionale della soglia

1.
Il GEFIA valuta le situazioni in cui il valore totale delle attività gestite supera la soglia, al fine di determinare se il superamento sia di natura temporanea.
2.
Quando il valore totale delle attività gestite supera la soglia pertinente e il GEFIA ritiene che la situazione non sia temporanea, il GEFIA informa senza indugio l’autorità competente che la situazione non è considerata di natura temporanea e chiede l’autorizzazione entro 30 giorni di calendario conformemente all’articolo 7 della direttiva 2011/61/UE.
3.
Quando il valore totale delle attività gestite supera la soglia pertinente e il GEFIA ritiene che la situazione sia temporanea, il GEFIA informa senza indugio l’autorità competente che la situazione è considerata di natura temporanea. La comunicazione include informazioni che giustifichino la valutazione del GEFIA circa la temporaneità della situazione; contiene tra l’altro la descrizione della situazione e la spiegazione delle ragioni per le quali è considerata temporanea.
4.
Una situazione non è considerata temporanea se è probabile che continui per un periodo superiore a tre mesi.
5.
Tre mesi dopo la data alla quale il valore totale delle attività gestite supera la soglia pertinente, il GEFIA ricalcola tale valore per dimostrare che esso è al di sotto della soglia pertinente o per dimostrare all’autorità competente che la situazione che ha determinato il superamento della soglia è stata risolta e pertanto non è tenuto a presentare una domanda di autorizzazione.

Articolo 5

Informazioni da fornire nel quadro della registrazione

1.
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA comunica alle autorità competenti il valore totale delle attività gestite calcolato conformemente alla procedura di cui all’articolo 2.
2.

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA fornisce per ciascun FIA la documentazione promozionale o un estratto pertinente di tale documentazione o una descrizione generale della strategia di investimento. L’estratto pertinente della...

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