Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2303 of 28 July 2015 supplementing Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the definitions and coordinating the supplementary supervision of risk concentration and intra-group transactions (Text with EEA relevance)

Published date11 December 2015
Subject MatterFreedom of establishment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 326, 11 December 2015
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11.12.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 326/34

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2303 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2015

che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coordinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 21 bis, paragrafo 1 bis,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno stabilire norme tecniche di regolamentazione per fornire una formulazione più precisa delle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/87/CE e per coordinare adeguatamente le disposizioni sulla vigilanza supplementare adottate a norma degli articoli 7 e 8 e dell'allegato II della stessa.
(2) È importante precisare ulteriormente gli elementi di cui tener conto ai fini della segnalazione delle operazioni infragruppo significative e delle concentrazioni significative dei rischi.
(3) Ai sensi degli articoli 7 e 8 della direttiva 2002/87/CE, gli Stati membri sono tenuti a imporre determinati obblighi di segnalazione alle imprese regolamentate o alle società di partecipazione finanziaria mista. Le informazioni dovrebbero essere segnalate in modo coordinato, così da aiutare i coordinatori e le altre autorità competenti rilevanti a individuare gli aspetti pertinenti e da agevolare uno scambio più efficiente delle informazioni. Ai fini di una maggiore coerenza nelle segnalazioni delle concentrazioni significative dei rischi e delle operazioni infragruppo significative, le imprese regolamentate e le società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero comunicare ai coordinatori almeno talune informazioni minime standardizzate.
(4) Gli articoli 7 e 8 della direttiva 2002/87/CE abilitano i coordinatori a monitorare le concentrazioni significative dei rischi e le operazioni infragruppo significative e a individuare i tipi di rischi e di operazioni che le imprese regolamentate di un conglomerato finanziario sono tenute a segnalare. I coordinatori hanno altresì il potere di fissare soglie. Nell'ottica di un coordinamento delle disposizioni in questione è opportuno stabilire una metodologia per aiutare i coordinatori e le altre autorità competenti rilevanti nell'esercizio delle loro funzioni.
(5) Nell'Unione vigono misure eterogenee in tema di vigilanza supplementare sulle concentrazioni dei rischi e sulle operazioni infragruppo. Nel rispetto dei vigenti quadri giuridici nazionali e dell'Unione, è opportuno prevedere una serie di misure minime di vigilanza in tema di vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi e sulle operazioni infragruppo. Tenendo conto di tali misure minime le autorità competenti garantiranno la parità di condizioni e agevoleranno un coordinamento delle pratiche di vigilanza in tutta l'Unione.
(6) Gli obblighi imposti riguardo alle imprese regolamentate o alle società di partecipazione finanziaria mista muovono dagli obblighi settoriali vigenti in materia di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo, dei quali non dovrebbero essere considerati una replica.
(7) Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dalle autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).
(8) Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto il parere del gruppo delle parti istituito, rispettivamente, in conformità all'articolo 37 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010 (2), (UE) n. 1094/2010 (3) e (UE) n. 1095/2010 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme:

a) per fornire una formulazione più precisa delle definizioni di «operazioni infragruppo» e «concentrazione dei rischi» di cui all'articolo 2, punti (18) e (19), della direttiva 2002/87/CE, fissando i criteri per appurarne la significatività;
b) per coordinare le disposizioni adottate a norma degli articoli 7 e 8 e dell'allegato II della direttiva 2002/87/CE per quanto riguarda:
i) le informazioni che le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista devono trasmettere al coordinatore e alle altre autorità competenti rilevanti ai fini della valutazione complessiva delle concentrazioni dei rischi e delle operazioni infragruppo sotto il profilo della vigilanza;
ii) la metodologia cui il coordinatore e le autorità competenti rilevanti devono attenersi per individuare i tipi di concentrazioni significative dei rischi e di operazioni infragruppo significative;
iii) le misure di vigilanza che le autorità competenti devono applicare a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/87/CE.

Articolo 2

Operazioni infragruppo significative

1. Possono rientrare tra le operazioni infragruppo significative le seguenti operazioni condotte all'interno di un conglomerato finanziario:

a) investimenti e saldi intersocietari, compresi immobili, obbligazioni, azioni, prestiti, strumenti ibridi e subordinati, titoli di debito garantiti, accordi di gestione centralizzata delle attività o dei contanti o di condivisione dei costi, piani pensionistici, erogazione di servizi di gestione, di back-office o di altro tipo, dividendi, pagamenti d'interessi e altri crediti;
b) garanzie, impegni, lettere di credito e altre operazioni fuori bilancio;
c) operazioni su derivati;
d) acquisto, vendita o locazione di attività e passività;
e) commissioni infragruppo per contratti di distribuzione;
f) operazioni di trasferimento delle esposizioni al rischio tra soggetti diversi del conglomerato finanziario, comprese le operazioni con società veicolo o con soggetti accessori;
g) operazione di assicurazione, riassicurazione e retrocessione;
h) operazioni articolate in varie operazioni collegate in cui attività o passività sono cedute a soggetti esterni al conglomerato finanziario, ma in cui l'esposizione al rischio è in definitiva ricondotta all'interno del conglomerato finanziario.

2. Riguardo alle imprese regolamentate e le società di partecipazione finanziaria mista, per individuare i tipi di operazioni...

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