Règlement délégué (UE) n ° 1187/2014 de la Commission du 2 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la détermination de l’exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés dans le cas d’opérations comportant des actifs sous-jacents Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Published date07 November 2014
Subject MatterLibertà di stabilimento,Mercato interno - Principi,Liberté d'établissement,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 324, 7 novembre 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 324, 7 novembre 2014
L_2014324IT.01000101.xml
7.11.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 324/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1187/2014 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2014

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l’esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 390, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Per calcolare l’esposizione complessiva verso un dato debitore risultante dalle esposizioni dell’ente verso un’operazione su attività sottostanti, è opportuno stabilire preliminarmente il singolo valore di ciascuna di tali esposizioni per poi calcolare il valore complessivo dell’aggregato delle esposizioni, che tuttavia non può essere superiore al valore dell’esposizione costituita dall’attività sottostante.
(2) Laddove le esposizioni degli altri investitori abbiano pari rango dell’esposizione dell’ente, il valore dell’esposizione dell’ente verso l’attività sottostante dovrebbe rispecchiare la distribuzione proporzionale delle perdite fra le esposizioni che hanno pari rango, perché, in caso di default dell’attività sottostante, le perdite sono sempre distribuite tra le esposizioni di pari rango in misura proporzionale a ciascuna di esse e perché, in caso di perdita totale sull’attività sottostante, l’ente subirebbe al massimo una perdita limitata al volume risultante dalla percentuale della sua esposizione sul totale delle esposizioni di pari rango.
(3) È opportuno distinguere tra le operazioni in cui tutti gli investitori hanno pari rango, come gli organismi d’investimento collettivo, e le altre operazioni, quali le cartolarizzazioni, che possono implicare una segmentazione delle esposizioni in ranghi (seniority) diversi. Per le prime, l’esposizione di ciascun investitore a una data attività sottostante dipende esclusivamente dalla quota proporzionale che detiene nel complesso delle esposizioni di tutti gli investitori. Per le seconde, le perdite sono attribuite dapprima a determinati segmenti, in funzione del rango, e poi, se uno stesso segmento comprende più di un investitore, sono proporzionalmente ripartite tra gli investitori nel segmento. È opportuno prevedere la parità di trattamento per tutti i segmenti della cartolarizzazione perché, nell’ipotesi più sfavorevole, è possibile che i segmenti subordinati svaniscano molto rapidamente. È in particolare opportuno rilevare la perdita massima che tutti gli investitori in un dato segmento subirebbero in caso di perdita totale sull’attività sottostante, perché non si dovrebbero riconoscere effetti di attenuazione dai segmenti subordinati. L’esposizione dell’ente verso l’attività sottostante di un’operazione non dovrebbe superare il valore complessivo dell’esposizione per il segmento (perché la perdita subita dall’investitore nel segmento derivante dal default dell’attività sottostante non può mai essere superiore al valore complessivo dell’esposizione del segmento) né il valore dell’esposizione costituita dall’attività sottostante (perché l’ente non può mai subire una perdita superiore all’ammontare dell’attività sottostante). È opportuno rispettare la limitazione della perdita massima considerando il più basso dei due valori dell’esposizione e applicando quindi, qualora il segmento conti più di un investitore, la procedura di rilevazione della distribuzione proporzionale delle perdite fra tutte le esposizioni del segmento che hanno pari rango.
(4) Sebbene ci si attenda che l’ente conosca l’identità di tutti debitori delle attività sottostanti delle operazioni in cui investe, è in alcuni casi possibile che l’identificazione generi costi sproporzionati per l’ente oppure che determinate circostanze gli impediscano di identificare taluni debitori. Pertanto, se l’esposizione all’attività sottostante è così contenuta da concorrere solo in proporzione trascurabile all’esposizione complessiva verso un dato cliente o gruppo di clienti connessi, dovrebbe essere sufficiente assegnare l’esposizione all’operazione come cliente distinto. Il totale di tali esposizioni alle attività sottostanti di una stessa operazione dovrebbe comunque restare entro il limite delle grandi esposizioni per l’operazione in questione. L’incidenza dell’attività sottostante sull’esposizione complessiva dovrebbe essere considerata trascurabile quando sono necessarie almeno 100 esposizioni alle attività sottostanti dell’operazione per raggiungere il limite del 25 % del capitale ammissibile dell’ente; quindi, il valore dell’esposizione non dovrebbe superare lo 0,25 % del capitale ammissibile dell’ente.
(5) Per
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