Règlement délégué (UE) 2018/990 de la Commission du 10 avril 2018 modifiant et complétant le règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les titrisations et les papiers commerciaux adossés à des actifs (ABCP) simples, transparents et standardisés (STS), les exigences applicables aux actifs reçus dans le cadre d'accords de prise en pension et les méthodologies d'évaluation de la qualité de crédit (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date13 July 2018
Subject Matterdiritto di stabilimento,Libertà di stabilimento,droit d'établissement,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 177, 13 luglio 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 177, 13 juillet 2018
L_2018177IT.01000101.xml
13.7.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 177/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/990 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2018

che modifica e integra il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le cartolarizzazioni e le commercial paper garantite da attività (ABCP) semplici, trasparenti e standardizzate (STS), i requisiti per le attività ricevute nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita e le metodologie di valutazione della qualità creditizia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 7, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 consente ai fondi comuni monetari (FCM) di investire in cartolarizzazioni o commercial paper garantite da attività (ABCP). Esiste uno specifico incentivo a investire in cartolarizzazioni o ABCP semplici, trasparenti e standardizzate (STS). Poiché il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) contiene già requisiti per le cartolarizzazioni e le ABCP semplici, trasparenti e standardizzate, è necessaria una modifica del regolamento (UE) 2017/1131 per rinviare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402 che contengono tali requisiti.
(2) Le operazioni di acquisto con patto di rivendita consentono agli FCM di attuare la loro strategia di investimento e conseguirne gli obiettivi secondo quanto disposto dal regolamento (UE) 2017/1131. Tale regolamento prescrive che la controparte di un'operazione di acquisto con patto di rivendita sia meritevole di credito e che le attività ricevute come garanzia presentino una liquidità e una qualità sufficienti da consentire agli FCM di conseguire i loro obiettivi e di adempiere i loro obblighi, nel caso in cui fosse necessario liquidare tali attività. I contratti standard utilizzati per operazioni di acquisto con patto di rivendita possono contribuire a conseguire l'obiettivo di gestire il rischio di controparte. Tuttavia, alcune clausole possono rendere le attività sottostanti operazioni di acquisto con patto di rivendita non disponibili ai gestori di FCM e, di conseguenza, illiquide. È pertanto necessario assicurare che i gestori di FCM possano disporre di tali attività in caso di inadempimento o in caso di cessazione anticipata di operazioni di acquisto con patto di rivendita e che la controparte non limiti la vendita delle attività imponendo l'obbligo di preavviso o di approvazione preliminare.
(3) I gestori di FCM non dovrebbero essere obbligati ad applicare una specifica rettifica al valore di un'attività — un coefficiente di scarto (haircut) — se la controparte di un'operazione di acquisto con patto di rivendita è soggetta a norme prudenziali ai sensi del diritto dell'Unione. Per assicurare che la garanzia offerta nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita sia qualitativamente solida, i gestori di FCM applicano requisiti aggiuntivi quando la controparte di un'operazione non è disciplinata dal diritto dell'Unione o non è riconosciuta come equivalente. Al fine di garantire la coerenza nel diritto dell'Unione, i requisiti minimi per i coefficienti di scarto (haircut) dovrebbero essere uguali ai corrispondenti requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(4) I gestori di FCM dovrebbero poter applicare un coefficiente di scarto (haircut) maggiore rispetto a quello minimo previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013, qualora lo ritengano necessario per assicurare che le garanzie ricevute nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita siano sufficientemente liquide, se le condizioni del mercato lo richiedono. Essi dovrebbero anche monitorare e rivedere il valore del coefficiente di scarto (haircut) prescritto al fine di assicurare un adeguato livello di liquidità, in particolare quando il valore del coefficiente di scarto (haircut) stabilito conformemente all'articolo 224, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 viene riveduto o la durata residua delle attività o altri fattori connessi alla redditività della controparte sono cambiati.
(5) Le metodologie di valutazione della qualità creditizia di cui all'articolo 19, paragrafo 3, dovrebbero essere abbastanza prudenti da garantire che tutti i criteri qualitativi e quantitativi a sostegno delle valutazioni della qualità creditizia siano affidabili e adeguati per una corretta valutazione della qualità creditizia degli strumenti ammissibili per gli investimenti. Inoltre, è opportuno garantire che i fattori macroeconomici e microeconomici che i gestori di FCM prendono in considerazione in una valutazione della qualità creditizia siano pertinenti al fine di determinare la qualità creditizia di un emittente o di uno strumento ammissibile per gli investimenti.
(6) Per garantire che gli strumenti nei quali intendono investire siano di qualità sufficiente, i gestori di FCM dovrebbero effettuare una valutazione della qualità creditizia ogniqualvolta intendano effettuare un investimento. Per evitare l'elusione del requisito di cui al regolamento (UE) 2017/1131 secondo il quale i gestori di FCM investono soltanto in strumenti che hanno ricevuto una valutazione favorevole della qualità creditizia, i gestori di FCM dovrebbero definire chiaramente, nell'ambito della loro metodologia in materia di qualità creditizia, prima di procedere all'effettiva valutazione, i criteri per determinare una valutazione favorevole degli strumenti ammissibili per gli investimenti degli FCM.
(7) La metodologia e i criteri utilizzati per le valutazioni della qualità creditizia dovrebbero essere coerenti, tranne nei casi in cui sussista una ragione oggettiva per discostarsi dalla metodologia o dai criteri. I criteri e la metodologia dovrebbero essere elaborati per un uso ricorrente e non unicamente per un caso specifico in un determinato momento. L'uso coerente dei criteri e della metodologia dovrebbe facilitare il monitoraggio della valutazione della qualità creditizia.
(8) Al fine di garantire la corretta quantificazione del rischio di credito dell'emittente e del relativo rischio di inadempimento dell'emittente e dello strumento, come prescritto dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1131, i gestori di FCM dovrebbero avvalersi dei pertinenti criteri quantitativi che sono disponibili sul mercato. Tuttavia, ai gestori di FCM non dovrebbe essere impedito di utilizzare fattori aggiuntivi, se pertinenti.
(9) La valutazione della qualità creditizia dell'emittente è una delle valutazioni più importanti da effettuare, in quanto fornisce il primo livello di garanzia della qualità delle attività. Nella misura del possibile, i gestori di FCM dovrebbero pertanto tener conto di tutti i fattori che sono pertinenti ai fini della valutazione dei criteri qualitativi e quantitativi relativi al rischio di credito per l'emittente di uno strumento.
(10) In circostanze eccezionali, in particolare in condizioni di stress del mercato, i gestori di FCM dovrebbero poter prendere decisioni di investimento che si discostano dal risultato della valutazione della qualità creditizia, se tali decisioni di investimento sono nell'interesse degli investitori, a condizione che esse siano giustificate e adeguatamente documentate.
(11) Poiché la qualità degli strumenti può variare nel tempo, la valutazione della qualità creditizia non dovrebbe essere una valutazione una tantum, ma dovrebbe essere effettuata in modo costante. Inoltre essa dovrebbe essere riveduta, in particolare, qualora si verifichi, nell'ambiente macroeconomico o microeconomico, un cambiamento sostanziale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1131, che può ripercuotersi sulla valutazione esistente della qualità creditizia dello strumento.
(12) I gestori di FCM non dovrebbero fare eccessivo affidamento meccanico ai rating del credito esterni. Il declassamento, da parte di un'agenzia di rating del credito, del rating di credito o della prospettiva di rating di un emittente o di uno strumento dovrebbe pertanto essere considerato un cambiamento sostanziale soltanto se è stato valutato e soppesato con altri criteri. Per questo motivo, i gestori dovrebbero essere comunque tenuti a effettuare la loro valutazione, anche in caso di declassamento.
(13) La garanzia offerta nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita dovrebbe essere qualitativamente solida e non presentare un'elevata correlazione con le prestazioni della controparte. La valutazione della qualità creditizia della garanzia dovrebbe pertanto essere favorevole. Poiché non vi è motivo di distinguere tra le valutazioni che i gestori di FCM effettuano al momento di investire direttamente in attività ammissibili e la valutazione che essi effettuano quando ricevono un'attività come garanzia, la valutazione della qualità creditizia dovrebbe essere basata sugli stessi criteri in entrambi i casi.
(14) Il regolamento (UE) 2017/1131 conferisce alla Commissione tre deleghe di potere per precisare e modificare alcune disposizioni del medesimo regolamento. Tali deleghe hanno tutte l'obiettivo di assicurare che gli FCM siano investiti in attività ammissibili adeguate. Per garantire la coerenza e la conformità di tali requisiti e offrire una visione d'insieme a coloro che devono rispettarli e un punto di accesso unico ai requisiti stessi, questi ultimi dovrebbero essere contenuti in un unico regolamento.
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