Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1629 of 25 July 2018 amending the list of diseases set out in Annex II to Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance.)

Published date31 October 2018
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 272, 31 October 2018
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31.10.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 272/11

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1629 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2018

che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti nel settore della sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 5, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, incluse le norme per l'organizzazione in base alle priorità e per la classificazione delle malattie che suscitano preoccupazione a livello di Unione. L'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/429 dispone che le norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie si applicano alle malattie elencate nell'articolo stesso e nell'allegato II del medesimo regolamento. L'articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento stabilisce alcuni criteri da tenere in considerazione nel modificare l'elenco di cui all'allegato citato, mentre i parametri di valutazione per determinare se una malattia soddisfa le condizioni per essere inclusa nell'elenco a norma dell'anzidetto articolo sono stabilite all'articolo 7 del medesimo regolamento.
(2) Inoltre, l'articolo 275 del regolamento (UE) 2016/429 prevede che la Commissione riesamini l'elenco delle malattie che figurano all'allegato II del medesimo regolamento entro il 20 aprile 2019.
(3) La Commissione ha valutato in modo sistematico le malattie animali che richiedono l'intervento dell'Unione con l'assistenza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), avvalendosi della consulenza scientifica dei laboratori di riferimento dell'UE per la salute degli animali e basandosi sulle norme internazionali dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE). Ai fini di tale valutazione, essa ha utilizzato i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 e i parametri di valutazione di cui all'articolo 7 dello stesso regolamento.
(4) La valutazione riguarda 39 malattie che figurano attualmente nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/429, oltre a 19 malattie particolarmente rilevanti in termini di prevenzione, controllo o misure commerciali, quali la leucosi bovina enzootica, la rinotracheite infettiva bovina o l'infezione da virus della malattia di Aujeszky e alcune altre malattie che figurano nell'elenco dell'OIE, quali la surra (Trypanosoma evansi) o la pleuropolmonite contagiosa caprina.
(5) Ai fini delle valutazioni, sono stati richiesti 29 pareri scientifici dell'EFSA sulle diverse malattie animali. Per fornirli l'EFSA ha seguito il metodo illustrato nel suo parere scientifico, adottato il 5 aprile 2017, riguardante appunto il metodo ad hoc per la valutazione dell'elencazione e della classificazione delle malattie animali nel quadro della normativa in materia di sanità animale (2). Per le altre malattie, le valutazioni si sono basate su recenti pareri dell'EFSA o sulle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell'UE per la salute degli animali. Per tutte le malattie esaminate si sono considerate le pertinenti norme dell'OIE.
(6) Per alcune malattie quali la surra (Trypanosoma evansi) (3), la leucosi bovina enzootica (4), l'encefalomielite equina venezuelana (5), le infestazioni da Varroa spp. (varroasi) (6) e la malattia da virus erpetico della carpa Koi (7), i risultati delle valutazioni scientifiche dell'EFSA non sono stati conclusivi. Le discussioni svoltesi in occasione delle riunioni del gruppo di esperti sulla sanità animale (8) hanno portato a concludere che le cinque malattie succitate soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. Tali malattie dovrebbero quindi essere incluse nell'elenco di cui all'allegato II di tale regolamento.
(7) I risultati delle valutazioni scientifiche effettuate hanno dimostrato che la malattia vescicolare dei suini (9), la stomatite vescicolosa (9), la sindrome ulcerativa epizootica (10) e la malattia di Teschen non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. Tali malattie dovrebbero quindi essere soppresse dall'elenco di cui all'allegato II di tale regolamento.
(8) Le seguenti malattie invece soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429: surra (Trypanosoma evansi) (3), malattia da virus Ebola (11), paratubercolosi (12), encefalite giapponese (13), febbre del Nilo occidentale (14), febbre Q (15), rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (16), diarrea virale bovina (17), campilobatteriosi genitale bovina (18), tricomoniasi (19), leucosi bovina enzootica (4), pleuropolmonite contagiosa caprina (20), epididimite ovina (Brucella ovis) (21), morva (infezione da Burkholderia mallei), arterite virale equina, anemia infettiva equina, durina, metrite contagiosa equina, encefalomielite equina (orientale e occidentale) (22), infezione da virus della malattia di Aujeszky (23), infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (24), micoplasmosi aviaria (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) (25), infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità (26), clamidiosi degli uccelli (27), infestazioni da Varroa spp. (varroasi) (6), infestazioni da piccolo coleottero dell'alveare (Aethina tumida) (28), peste americana, infestazioni da Tropilaelaps spp (28) e infezione da Batrachochytrium salamandrivorans (29). Tali malattie dovrebbero quindi essere incluse nell'elenco di cui all'allegato II di tale regolamento.
(9) Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che tale regolamento si applica alle malattie trasmissibili, comprese le zoonosi, fatte salve le norme di cui alla decisione n. 1082/2013/UE (30), al regolamento (CE) n. 999/2001 (31), alla direttiva n. 2003/99/CE (32) e al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (33). Le malattie disciplinate dalle norme stabilite in tali atti, vale a dire la listeriosi, la salmonellosi (salmonella zoonotica), la trichinosi, gli Escherichia coli produttori di verocitotossine e le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) sono già disciplinate da norme specifiche del settore e pertanto dovrebbero essere soppresse dall'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/429.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco di malattie che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 2016/429.
(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/429.
(12) Poiché il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, le modifiche apportate dal presente regolamento dovrebbero parimenti applicarsi a partire da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 2016/429 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2) EFSA Journal (2017); 15(7):4783.

(3) EFSA Journal (2017); 15(7):4892.

(4) EFSA Journal (2017); 15(8):4956.

(5) EFSA Journal (2017); 15(8):4950.

(6) EFSA Journal (2017); 15(10):4997.

(7) EFSA Journal (2017); 15(7):4907.

(8) https://ec.europa.e...

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