Règlement délégué (UE) 2017/2188 de la Commission du 11 août 2017 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation relative aux exigences de fonds propres pour certaines obligations garanties (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

Published date25 November 2017
Subject MatterMercato interno - Principi,Libertà di stabilimento,Marché intérieur - Principes,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 310, 25 novembre 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 310, 25 novembre 2017
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25.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 310/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2188 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga ai requisiti di fondi propri per determinate obbligazioni garantite

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (1), in particolare l'articolo 503, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 496 del regolamento (UE) n. 575/2013 permette alle autorità competenti, fino al 31 dicembre 2017, di derogare, per determinate obbligazioni garantite, al limite del 10 % di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera d), punto ii), e lettera f), punto ii), dello stesso regolamento.
(2) A norma dell'articolo 503, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, la Commissione è tenuta a riesaminare se tale possibilità concessa alle autorità competenti sia ancora adeguata decidendo se vada resa permanente. Sulla questione la Commissione ha chiesto una consulenza tecnica all'Autorità bancaria europea. La richiesta è sfociata nella relazione sui quadri di riferimento e i requisiti patrimoniali per le obbligazioni garantite nell'Unione europea (Report on EU Covered Bond Frameworks and Capital Treatment). La Commissione si è valsa di tale relazione per approfondire l'esame della disciplina regolamentare e di vigilanza applicabile alle obbligazioni garantite e presentare quindi al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'articolo 503 del regolamento (UE) n. 575/2013.
(3) Da detta relazione emerge che soltanto in un numero limitato di casi la disciplina nazionale delle obbligazioni garantite consente l'inclusione dei titoli garantiti da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali o delle strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo. Poiché il modello di business di alcuni enti si basa sull'applicazione della deroga concessa dalle autorità competenti, è tuttavia opportuno, ai fini della certezza del diritto, consentire a dette autorità di prorogare la deroga di cui all'articolo 496, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 oltre la
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