Commission Delegated Regulation (EU) 2017/610 of 20 December 2016 amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the extension of the transitional periods related to pension scheme arrangements (Text with EEA relevance. )

Published date31 March 2017
Subject MatterFree movement of capital,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 86, 31 March 2017
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31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 86/3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/610 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 85, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Le controparti centrali si interpongono tra le controparti dei contratti negoziati su uno o più mercati finanziari. Il rischio di credito delle controparti è attenuato mediante la prestazione di garanzie reali calcolate in modo da coprire potenziali perdite dovute a inadempimento. Le controparti centrali accettano come garanzia reale unicamente attività altamente liquide, generalmente in contanti, per la reintegrazione del margine di variazione, in modo da consentire una liquidazione rapida in caso di inadempimento.
(2) Gli schemi pensionistici in molti Stati membri operano attivamente sui mercati dei derivati OTC. Tuttavia, di norma gli schemi pensionistici riducono al minimo le loro posizioni in contante per detenere investimenti aventi un rendimento superiore, quali i titoli, che consentono di assicurare elevati rendimenti per i pensionati. Di regola, i soggetti che gestiscono schemi pensionistici finalizzati principalmente a fornire prestazioni durante il pensionamento, erogate solitamente sotto forma di pagamenti a carattere vitalizio, ma anche a titolo temporaneo o una tantum, destinano una percentuale minima degli attivi a contante per garantire ai contraenti il massimo possibile di efficienza e di rendimento. L'obbligo per tali soggetti di compensare i contratti derivati OTC a livello centrale implicherebbe quindi il dirottamento da parte loro di una percentuale considerevole di attività verso il contante per rispettare i correnti obblighi di marginazione delle controparti centrali.
(3) L'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede pertanto che, per tre anni dopo l'entrata in vigore dello stesso regolamento, l'obbligo di compensazione previsto all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012 non si applichi ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici. Il
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