Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1604 of 12 June 2015 amending Regulation (EC) No 809/2004 implementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council as regards elements related to prospectuses and advertisements (Text with EEA relevance)

Published date25 September 2015
Subject MatterInternal market - Principles,Freedom of establishment,Financial provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 249, 25 September 2015
L_2015249IT.01000101.xml
25.9.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 249/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1604 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (2) prevede che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fornite dagli emittenti di paesi terzi nei prospetti per l'offerta al pubblico di titoli o l'ammissione di titoli alla negoziazione su un mercato regolamentato vengano redatte conformemente agli International Financial Reporting Standard (IFRS) o ai principi contabili di un paese terzo equivalenti a tali principi.
(2) Al fine di valutare l'equivalenza dei Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) di un paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione (3) definisce il concetto di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi GAAP di un paese terzo. Conformemente alle condizioni poste dal meccanismo di equivalenza gli emittenti di paesi terzi potevano essere autorizzati a utilizzare, per un periodo transitorio con scadenza al 31 dicembre 2014, i GAAP di paesi terzi che stavano convergendo verso gli IFRS o si erano impegnati ad adottarli. È importante valutare l'impegno dei paesi che hanno preso misure per far convergere i loro principi contabili verso gli IFRS o adottarli. Pertanto il regolamento (CE) n. 1569/2007 dovrebbe essere modificato in modo da estendere tale periodo transitorio al 31 marzo 2016. La Commissione ha tenuto in debita considerazione la relazione presentata nell'ottobre 2014 dall'ESMA in merito all'India, a cui era stato concesso un periodo transitorio con la decisione 2008/961/CE della Commissione (4) e il regolamento (CE) n. 809/2004, adottati nell'ambito del meccanismo
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