Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1430 of 18 May 2017 supplementing Council Regulation (EC) No 207/2009 on the European Union trade mark and repealing Commission Regulations (EC) No 2868/95 and (EC) No 216/96

Published date08 August 2017
Subject MatterIntellectual, industrial and commercial property
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 205, 8 August 2017
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8.8.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 205/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1430 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2017

che integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 42 bis, l'articolo 43, paragrafo 3, l'articolo 57 bis, l'articolo 65 bis, l'articolo 77, paragrafo 4, l'articolo 78, paragrafo 6, l'articolo 79, paragrafo 5, l'articolo 79 ter, paragrafo 2, l'articolo 79 quater, paragrafo 5, l'articolo 80, paragrafo 3, l'articolo 82 bis, paragrafo 3, l'articolo 93 bis, l'articolo 136 ter, l'articolo 154 bis, paragrafo 3, e l'articolo 156, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio (2), codificato come regolamento (CE) n. 207/2009, ha istituito un sistema specifico dell'Unione per la protezione dei marchi da ottenere a livello di UE sulla base di una domanda presentata all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («l'Ufficio»).
(2) Il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009, adegua le competenze da esso conferite alla Commissione agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di garantire la conformità al nuovo quadro giuridico derivante dal suddetto adeguamento è opportuno adottare determinate regole mediante un atto delegato e un atto di esecuzione. Tali nuove regole dovrebbero essere applicate in luogo delle regole vigenti stabilite nei regolamenti (CE) n. 2868/95 (4) e (CE) n. 216/96 della Commissione (5) e sono intese a dare esecuzione al regolamento (CE) n. 207/2009. È pertanto opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96.
(3) Le norme procedurali in materia di opposizione dovrebbero garantire un esame e una registrazione delle domande di marchio UE da parte dell'Ufficio efficaci, efficienti e celeri attraverso una procedura trasparente, rigorosa, corretta ed equa. Al fine di migliorare la certezza del diritto e la chiarezza, tali regole in materia di opposizione dovrebbero tenere conto dei nuovi impedimenti relativi alla registrazione di cui al regolamento (CE) n. 207/2009, in particolare per quanto riguarda i requisiti di ricevibilità e di motivazione dei procedimenti di opposizione, e dovrebbero essere adeguate per rispecchiare meglio la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e per codificare l'attuale prassi dell'Ufficio.
(4) Al fine di stabilire nell'Unione un sistema del marchio più flessibile, coerente e moderno, garantendo nel contempo la certezza del diritto, è opportuno ridurre l'onere amministrativo che ricade sulle parti dei procedimenti in contraddittorio, allentando gli obblighi relativi alla motivazione dei diritti anteriori nei casi in cui il contenuto delle prove pertinenti è accessibile online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio nonché gli obblighi relativi alla presentazione delle prove nella lingua procedurale.
(5) Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto è importante precisare le condizioni relative alla modifica di una domanda di marchio UE in modo chiaro ed esaustivo.
(6) Le norme procedurali che disciplinano la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio UE dovrebbero assicurare che un marchio UE possa essere dichiarato decaduto o nullo in modo efficiente ed efficace attraverso procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque. Ai fini di un maggior livello di chiarezza, coerenza, efficienza e certezza del diritto, le norme procedurali che disciplinano la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio UE andrebbero adeguate a quelle applicabili ai procedimenti di opposizione, mantenendo solo le differenze necessarie per via della natura specifica dei procedimenti di decadenza e di nullità. Le domande di cessione di un marchio UE registrato a nome di un agente non autorizzato dovrebbero seguire lo stesso percorso procedurale dei procedimenti di dichiarazione di nullità, fungendo in pratica da alternativa alla dichiarazione di nullità del marchio.
(7) Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia (6), se non diversamente disposto, l'Ufficio gode di potere discrezionale in sede di esame delle prove tardive prodotte al fine di motivare un'opposizione o comprovare l'uso effettivo del marchio anteriore nel contesto dei procedimenti di opposizione o di dichiarazione di nullità. Al fine di garantire la certezza del diritto, i pertinenti limiti di tale potere discrezionale dovrebbero scrupolosamente riflettersi nelle disposizioni che disciplinano i procedimenti di opposizione o di dichiarazione di nullità dei marchi UE.
(8) Al fine di consentire un riesame efficace, efficiente e, nell'ambito della portata del ricorso definita dalle parti, completo delle decisioni adottate dall'Ufficio in prima istanza attraverso una procedura di ricorso trasparente, rigorosa, equa, imparziale e adeguata alla specificità del diritto sulla proprietà intellettuale e tenendo conto dei principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 207/2009, è opportuno rafforzare la certezza e la prevedibilità del diritto chiarendo e precisando le norme procedurali e le garanzie procedurali delle parti, in particolare nel caso in cui il convenuto si avvalga del diritto di presentare un'impugnazione incidentale.
(9) Al fine di garantire un'organizzazione efficace ed efficiente delle commissioni di ricorso il presidente delle commissioni di ricorso, i presidenti delle singole commissioni e i membri delle commissioni di ricorso dovrebbero, nell'esercizio delle rispettive funzioni conferite loro dal regolamento (CE) n. 207/2009 e dal presente regolamento, essere tenuti a garantire un elevato livello di qualità e di coerenza delle decisioni adottate in modo indipendente dalle commissioni in sede di ricorso nonché l'efficienza dei procedimenti di ricorso.
(10) Al fine di garantire l'indipendenza del presidente delle commissioni di ricorso, dei presidenti delle singole commissioni e dei membri delle commissioni di ricorso, come stabilito dall'articolo 136 del regolamento (CE) n. 207/2009, il consiglio di amministrazione dovrebbe tenere conto di detto articolo in sede di adozione delle modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto.
(11) Al fine di migliorare la trasparenza e la prevedibilità dei procedimenti di ricorso il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso, attualmente stabilito nei regolamenti (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96, andrebbe accorpato in un testo unico e adeguatamente interconnesso con le norme procedurali applicabili agli organi dell'Ufficio, le cui decisioni sono soggette a ricorso.
(12) Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto è necessario codificare determinate norme procedurali che disciplinano la procedura orale, in particolare per quanto riguarda la lingua di tale procedura. È inoltre opportuno prevedere una maggiore efficienza e flessibilità introducendo la possibilità di partecipare alla procedura orale con mezzi tecnici e di sostituire il verbale di tale procedura con la registrazione.
(13) Al fine di semplificare ulteriormente i procedimenti e migliorarne la coerenza è opportuno stabilire la struttura e il formato di base delle prove da presentare all'Ufficio in tutti i procedimenti, nonché le conseguenze della mancata presentazione di prove conformi a tale struttura e formato.
(14) Al fine di modernizzare il sistema del marchio nell'Unione adeguandolo all'era di Internet è inoltre opportuno stabilire una definizione di «mezzi elettronici» nel contesto delle notifiche e in relazione alle forme di notifica che non sono obsolete.
(15) Ai fini dell'efficacia, della trasparenza e della facilità d'utilizzo l'Ufficio dovrebbe mettere a disposizione moduli tipo, compilabili online, in tutte le lingue ufficiali dell'Ufficio per la comunicazione nei procedimenti dinanzi all'Ufficio.
(16) Ai fini di una maggiore chiarezza, coerenza ed efficacia, dovrebbe essere introdotta una disposizione relativa alla sospensione dei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e ricorso, che stabilisca altresì la durata massima di una sospensione richiesta da entrambe le parti.
(17) Le regole che disciplinano il calcolo e la durata dei termini, le procedure di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro, le modalità di prosecuzione del procedimento e le informazioni dettagliate in materia di rappresentanza dinanzi all'Ufficio devono garantire un funzionamento corretto, efficace ed efficiente del sistema del marchio UE.
(18) È necessario garantire l'efficacia e l'efficienza della registrazione dei marchi internazionali in modo del tutto coerente con le regole del protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi.
(19) Le disposizioni di cui al presente regolamento integrano le disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 modificate dal regolamento (UE) 2015/2424 a decorrere dal 1o ottobre 2017. È pertanto necessario rinviare l'applicabilità di dette disposizioni a tale data,
(20) Nonostante l'abrogazione dei regolamenti (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96, è necessario continuare ad applicare disposizioni specifiche di tali regolamenti a determinati procedimenti avviati
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