Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1443 of 29 June 2016 amending Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EC) No 111/2005 as regards the inclusion of certain drug precursors in the list of scheduled substances (Text with EEA relevance)

Published date01 September 2016
Subject MatterInternal market - Principles,public health,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 235, 1 September 2016
L_2016235IT.01000601.xml
1.9.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 235/6

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1443 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2016

recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di determinati precursori di droghe nell'elenco delle sostanze classificate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (1), in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 30 bis,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e l'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 contengono ciascuno un elenco di sostanze classificate soggette a una serie di misure di controllo e di monitoraggio armonizzate previste da tali regolamenti.
(2) Le sostanze classificate elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono suddivise in categorie per le quali si applicano misure distinte, in modo da conseguire un giusto equilibrio tra il livello di minaccia posto da ogni sostanza specifica e l'impatto sul commercio lecito.
(3) Le misure più rigorose di controllo e di monitoraggio riguardano le sostanze classificate nella categoria 1. Operatori e utilizzatori devono essere in possesso di una licenza al fine di possedere tali sostanze e di effettuare qualsiasi tipo di transazione che le coinvolga.
(4) La cloroefedrina e la cloropseudoefedrina possono essere direttamente convertite in metamfetamina con un alto tasso di rendimento. Gli Stati membri hanno dimostrato che dal 2013 la cloroefedrina e la cloropseudoefedrina sono state utilizzate in varie occasioni nell'Unione come precursori per la fabbricazione illecita di metamfetamina (anche nota come crystal meth). Sono stati inoltre segnalati vari casi di uso di queste due sostanze per la produzione di metamfetamina al di fuori dell'Unione.
(5) Il commercio e la detenzione di cloroefedrina e cloropseudoefedrina non sono attualmente oggetto di alcuna restrizione giuridica e il loro controllo è limitato a un impegno volontario degli
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