Règlement délégué (UE) 2018/1221 de la Commission du 1er juin 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 en ce qui concerne le calcul des exigences réglementaires de capital relatives aux titrisations et aux titrisations simples, transparentes et standardisées détenues par les entreprises d'assurance et de réassurance (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date10 September 2018
Subject MatterLibertà di stabilimento,Mercato interno - Principi,Liberté d'établissement,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 227, 10 settembre 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 227, 10 septembre 2018
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10.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 227/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1221 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per le cartolarizzazioni e le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 111, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 135, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Un mercato delle cartolarizzazioni ben funzionante offre ulteriori opportunità di finanziamento sui mercati dei capitali, migliorando pertanto la capacità di finanziamento dell'economia reale e contribuendo a completare l'Unione dei mercati dei capitali. Inoltre, un mercato delle cartolarizzazioni ben funzionante fornisce opportunità di investimento alternative per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che necessitano di diversificare i loro portafogli in un contesto di bassi rendimenti. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, in quanto investitori istituzionali, dovrebbero pertanto essere pienamente integrate nel mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione.
(2) Per assicurare una solida ripresa del mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione, si è adottato un nuovo quadro regolamentare per la cartolarizzazione, traendo insegnamento dalle esperienze acquisite nel corso della crisi finanziaria. Il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce gli elementi essenziali di un quadro normativo generale in materia di cartolarizzazione, prevedendo criteri per classificare le cartolarizzazioni come semplici, trasparenti e standardizzate («cartolarizzazioni STS») e un sistema di vigilanza per monitorare la corretta applicazione di tali criteri da parte di cedenti, promotori, emittenti e investitori istituzionali. Tale regolamento contiene inoltre una serie di obblighi comuni in materia di mantenimento del rischio, due diligence e informativa che si applicano a tutti i settori dei servizi finanziari. Inoltre, il regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) modifica, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2019, il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), rivedendo i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento che cedono, promuovono o investono in cartolarizzazioni, in particolare i requisiti patrimoniali per gli investimenti in cartolarizzazioni STS.
(3) Nella misura in cui l'ambito di applicazione del quadro normativo rivisto in materia di cartolarizzazione si accavalla con quello delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (5), per evitare una doppia regolamentazione e per motivi di chiarezza e di coerenza è necessario adeguare il quadro prudenziale applicabile alle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
(4) Il regolamento (UE) 2017/2402 contiene le definizioni di diversi concetti relativi alla cartolarizzazione. Dato che tale regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE, è opportuno che il regolamento (UE) 2015/35 rinvii al regolamento (UE) 2017/2402 ai fini della definizione di termini che sono definiti anche nel regolamento (UE) 2017/2402. Per gli stessi motivi, nella misura in cui sono già previsi dal regolamento (UE) 2017/2402 per tutti gli investitori istituzionali, gli obblighi relativi al mantenimento del rischio e alla due diligence dovrebbero essere espunti dal regolamento (UE) 2015/35.
(5) Il regolamento (UE) 2017/2402 fissa i criteri per la classificazione delle cartolarizzazioni STS, introducendo una definizione armonizzata di una categoria di cartolarizzazioni di qualità superiore da applicare nei mercati dei capitali dell'Unione. D'altra parte, per le stesse ragioni e sulla base di criteri analoghi il regolamento delegato (UE) 2015/35 prevede la categoria di attività «cartolarizzazione di tipo 1» per il settore delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Per assicurare coerenza normativa e condizioni di parità sul mercato delle cartolarizzazioni, le disposizioni generali in materia di cartolarizzazioni di tipo 1 dovrebbero essere espunte dal regolamento delegato (UE) 2015/35, che dovrebbe invece far riferimento alle pertinenti disposizioni in materia di cartolarizzazioni STS di cui al regolamento (UE) 2017/2402. Al fine di evitare che tali modifiche producano effetti negativi, dovrebbero essere previste misure transitorie per le attività esistenti che rientrano nella categoria di cartolarizzazione di tipo 1.
(6) La calibrazione del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi della direttiva 2009/138/UE è basata sul rischio ed è destinata a fornire i giusti incentivi per le diverse forme di investimenti in cartolarizzazioni. Al fine di raggiungere tale obiettivo, il livello della calibrazione e la relativa sensibilità al rischio per tutti i segmenti dovrebbero essere compatibili con le caratteristiche della cartolarizzazione STS, e coerenti con i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. Pertanto, la calibrazione del requisito per le cartolarizzazioni di tipo 1, prevista dalle attuali disposizioni del regolamento (UE) 2015/35, dovrebbe essere sostituita da una calibrazione più sensibile al rischio per le cartolarizzazioni STS che riguardi tutti i possibili segmenti che soddisfano requisiti supplementari intesi a ridurre al minimo i rischi.
(7) L'entrata in applicazione del quadro rivisto non dovrebbe avere ripercussioni negative sugli attuali investimenti in cartolarizzazioni, in particolare per gli investitori istituzionali che hanno mantenuto alcuni investimenti nonostante la crisi finanziaria. È pertanto opportuno prevedere misure transitorie.
(8) Alla luce delle date di applicazione del regolamento (UE) 2017/2402 e del regolamento (UE) 2017/2401, nonché delle disposizioni transitorie contenute in tali atti legislativi, è importante garantire che il presente regolamento si applichi a decorrere dallo stesso giorno, ossia il 1o gennaio 2019.
(9) Il regolamento delegato (UE) 2015/35 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/35

Il regolamento delegato (UE) 2015/35 è così modificato:

(1) l'articolo 1 è così modificato:
a) sono inseriti i seguenti punti 18 bis e 18 ter: «18 bis. «cartolarizzazione»: un'operazione o uno schema ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402 (*1); 18 ter. «cartolarizzazione STS»: una cartolarizzazione classificata come «semplice, trasparente e standardizzata» o «STS» conformemente ai requisiti di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402;»; (*1) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012, GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.»;"
b) il punto 19 è sostituito dal seguente: «19. «posizione verso una cartolarizzazione»: una posizione verso una cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 19, del regolamento (UE) 2017/2402;»;
c) è inserito il seguente punto 19 bis: «19 bis. «posizione verso una cartolarizzazione senior»: una posizione verso una cartolarizzazione senior ai sensi dell'articolo 242, punto 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 (*2);»; (*2) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.»;"
d) i punti da 20 a 23 sono sostituiti dai seguenti: «20. «posizione verso una ricartolarizzazione»: un'esposizione verso una ricartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2017/2402; 21. «cedente»: un cedente ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2017/2402; 22. «promotore»: un promotore ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2017/2402; 23. «segmento»: un segmento ai sensi dell'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2017/2402;»;
(2) all'articolo 4, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini del paragrafo 5, le esposizioni più grandi o più complesse di un'impresa comprendono le posizioni verso una cartolarizzazione di cui all'articolo 178, paragrafi 8 e 9, e le posizioni verso una ricartolarizzazione;»;
(3) l'articolo 177 è soppresso;
(4) l'articolo 178 è sostituito dal seguente:
«Articolo 178 Rischio di spread relativo a posizioni verso una cartolarizzazione: calcolo del requisito patrimoniale
1. Il requisito patrimoniale SCRsecuritisation per il rischio di spread relativo alle posizioni verso una cartolarizzazione è uguale alla perdita dei fondi propri di base che deriverebbe da una calo relativo istantaneo di stressi del valore di ciascuna posizione verso una cartolarizzazione i.
2. Il fattore di rischio stressi dipende dalla durata modificata espressa in anni (duri ). Duri non può essere inferiore a 1 anno...

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