Règlement délégué (UE) 2019/71 de la Commission du 9 novembre 2018 modifiant l'annexe I du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe III du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil
Published date | 18 January 2019 |
Subject Matter | strutture agrarie,Fondi strutturali per l'agricoltura,structures agricoles,Fonds structurels agricoles |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 16, 18 gennaio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 16, 18 janvier 2019 |
18.1.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 16/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/71 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2018
che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 7,
visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri riducono l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile di almeno il 5 % per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento, il prodotto stimato della riduzione è reso disponibile come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale. |
(2) | Entro il 1o agosto 2018 la Lituania ha comunicato alla Commissione sia la decisione di ridurre l'importo dei pagamenti diretti che il prodotto stimato della riduzione per l'anno civile 2019. |
(3) | È quindi necessario adeguare l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 e l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 in modo che i massimali netti annui per i pagamenti diretti rispecchino la decisione della Lituania. È inoltre necessario adeguare l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 in modo che anche la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale sia conforme a tale decisione. |
(4) | È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. |
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