Règlement délégué (UE) 2019/71 de la Commission du 9 novembre 2018 modifiant l'annexe I du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe III du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

Published date18 January 2019
Subject Matterstrutture agrarie,Fondi strutturali per l'agricoltura,structures agricoles,Fonds structurels agricoles
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 16, 18 gennaio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 16, 18 janvier 2019
L_2019016IT.01000101.xml
18.1.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 16/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/71 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2018

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 7,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri riducono l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile di almeno il 5 % per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento, il prodotto stimato della riduzione è reso disponibile come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale.
(2) Entro il 1o agosto 2018 la Lituania ha comunicato alla Commissione sia la decisione di ridurre l'importo dei pagamenti diretti che il prodotto stimato della riduzione per l'anno civile 2019.
(3) È quindi necessario adeguare l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 e l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 in modo che i massimali netti annui per i pagamenti diretti rispecchino la decisione della Lituania. È inoltre necessario adeguare l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 in modo che anche la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale sia conforme a tale decisione.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n.
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