Commission Delegated Regulation (EU) 2021/576 of 30 November 2020 amending Annex III to Regulation (EU) No 978/2012 to include the Republic of Uzbekistan among the countries benefiting from tariff preferences under the GSP+

Published date09 April 2021
Date of Signature30 November 2020
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 123, 9 April 2021
L_2021123IT.01000101.xml
9.4.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 123/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/576 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2020

che modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 per includere la Repubblica dell’Uzbekistan tra i paesi che beneficiano delle preferenze tariffarie nell’ambito dell’SPG+

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce criteri specifici di ammissibilità per la concessione, al paese che ne faccia richiesta, delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo («SPG+»). A tale scopo il paese in questione dovrebbe essere considerato vulnerabile. Dovrebbe aver ratificato tutte le convenzioni elencate nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 978/2012 e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti non dovrebbero rilevare gravi carenze nell’attuazione effettiva di tali convenzioni. Riguardo alle convenzioni pertinenti, il paese non dovrebbe aver formulato una riserva vietata da una di tali convenzioni o che, ai fini esclusivi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 978/2012, sia ritenuta incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione. Dovrebbe accettare senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione e assumere gli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) n. 978/2012.
(2) Un paese beneficiario dell’SPG che intenda beneficiare dell’SPG+ deve presentare una domanda corredata di informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti, le sue riserve e le obiezioni in merito a tali riserve espresse da altre parti della convenzione nonché gli impegni vincolanti assunti.
(3) Il 9 giugno 2020 la Commissione ha ricevuto una domanda di ammissione all’SPG+ dalla Repubblica dell’Uzbekistan.
(4) La Commissione ha esaminato la domanda e stabilito che la Repubblica
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT