Commission Delegated Regulation (EU) 2021/806 of 10 March 2021 amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council to include carbon dioxide generated from propane, butane or a mixture of both by combustion as an active substance in Annex I thereto (Text with EEA relevance)

Date of Signature10 March 2021
Published date21 May 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 180, 21 May 2021
L_2021180IT.01007801.xml
21.5.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180/78

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/806 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2021

che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione come principio attivo nell’allegato I del regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione.
(2) Il diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 «repellenti e attrattivi» descritti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
(3) Il 18 settembre 2019 l’autorità di valutazione competente della Francia, che è stata designata come Stato membro relatore, ha presentato la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni, all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»).
(4) In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 16 giugno 2020 (3) il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.
(5) Secondo tale parere i biocidi del tipo di prodotto 19 contenenti diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione possono essere considerati conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012. Nel suo parere l’Agenzia ha inoltre concluso che tale principio attivo non desta preoccupazione e può pertanto essere incluso nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012.
(6) Tenendo conto del parere dell’Agenzia, è dunque opportuno includere il diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Poiché il diossido di
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