Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1951 of 10 November 2021 amending Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for concessions (Text with EEA relevance)
Published date | 11 November 2021 |
Date of Signature | 10 November 2021 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 398, 11 November 2021 |
11.11.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 398/21 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1951 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2021
che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) | Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (3) concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo sugli appalti pubblici modificato («l’accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L’accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell’accordo stesso («soglie») ed espressi in diritti speciali di prelievo. |
(2) | Uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/UE è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Per garantire che la soglia delle concessioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE corrisponda alla soglia delle concessioni stabilita nell’accordo, è necessario rivedere la soglia stabilita in tale direttiva. |
(3) | L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1o gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2022 e 2023 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022. |
(4) | È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/23/UE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in...
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