Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1953 of 10 November 2021 amending Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for supply, service and works contracts, and design contests (Text with EEA relevance)
Published date | 11 November 2021 |
Date of Signature | 10 November 2021 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 398, 11 November 2021 |
11.11.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 398/25 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1953 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2021
che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) | Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (3) concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo sugli appalti pubblici modificato («l’accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L’accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell’accordo stesso («soglie») ed espressi in diritti speciali di prelievo. |
(2) | Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE è consentire agli enti aggiudicatori che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione di cui all’articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo. Poiché il valore delle soglie calcolato conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE è diverso dal valore delle soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), della medesima direttiva, è necessario rivedere tali soglie. |
(3) | L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1o gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2022 e 2023 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022. |
(4) | È pertanto opportuno modificare di |
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