Commission Directive 1999/14/EC of 16 March 1999 adapting to technical progress Council Directive 77/538/EEC relating to rear fog lamps for motor vehicles and their trailersText with EEA relevance.

Published date12 April 1999
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 97, 12 April 1999
EUR-Lex - 31999L0014 - IT

Direttiva 1999/14/CE della Commissione, del 16 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/538/CEE del Consiglio relativa ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchiTesto rilevante ai fini del SEE.

Gazzetta ufficiale n. L 097 del 12/04/1999 pag. 0001 - 0013


DIRETTIVA 1999/14/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1999

che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/538/CEE del Consiglio relativa ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(3), modificata dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, in particolare l'articolo 10,

(1) considerando che la direttiva 77/538/CEE è una delle direttive particolari previste ai fini del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 77/538/CEE;

(2) considerando che, in particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione; che la scheda di omologazione di cui alla direttiva 77/538/CEE deve essere conformemente modificata;

(3) considerando che le procedure devono essere semplificate al fine di mantenere l'equivalenza tra le direttive particolari e i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU), come disposto all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, quando detti regolamenti vengono modificati; che, come primo passo, le prescrizioni tecniche della direttiva 77/538/CEE devono essere sostituite da quelle del regolamento (ECE/ONU) n. 38 mediante rinvio recettizio;

(4) considerando che si deve garantire la conformità ai requisiti previsti dalla direttiva 76/756/CEE del Consiglio(4), modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione(5), nonché alla direttiva 76/761/CEE del Consiglio(6), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/17/CE della Commissione(7);

(5) considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/538/CEE è così modificata:

1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri rilasciano l'omologazione CE per tutti i tipi di proiettori fendinebbia posteriori conformi alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui ai pertinenti allegati."

2) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Per tutti i tipi di proiettori fendinebbia posteriori omologati in forza dell'articolo 1, gli Stati membri rilasciano al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 3."

3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 70/156/CEE, di tutte le omologazioni concesse, rifiutate o revocate in forza della presente direttiva."

4) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Ai fini della presente direttiva si intende per 'veicolo' ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili."

5) Gli allegati sono sostituiti in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1o ottobre 1999 ovvero, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1o aprile 1999, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione di detti testi, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di luce posteriore per nebbia, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

-...

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