Commission Directive 1999/17/EC of 18 March 1999 adapting to technical progress Council Directive 76/761/EEC relating to motor vehicle headlamps which function as main-beam and/or dipped-beam headlamps and to incandescent electric filament lamps for such headlamps Text with EEA relevance.

Published date12 April 1999
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 97, 12 April 1999
EUR-Lex - 31999L0017 - IT 31999L0017

Direttiva 1999/17/CE della Commissione, del 18 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/761/CEE del Consiglio relativa ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché alle lampade ad incandescenza per tali proiettori Testo rilevante ai fini del SEE.

Gazzetta ufficiale n. L 097 del 12/04/1999 pag. 0045 - 0081


DIRETTIVA 1999/17/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1999

che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/761/CEE del Consiglio relativa ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché alle lampade ad incandescenza per tali proiettori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché di quelle relative alle lampade ad incandescenza per tali proiettori(3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10,

(1) considerando che la direttiva 76/761/CEE è una delle direttive particolari previste ai fini del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 76/761/CEE;

(2) considerando che, in particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 4, è l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE, ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione; che le schede di omologazione di cui alla direttiva 76/761/CEE devono essere conformemente modificate;

(3) considerando che le procedure devono essere semplificate al fine di conservare l'equivalenza tra le direttive particolari e i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU), come disposto all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, quando detti regolamenti vengono modificati; che, come primo passo, le prescrizioni tecniche della direttiva 76/761/CEE devono essere sostituite da quelle dei regolamenti (ECE/ONU) nn. 1, 5, 8, 20, 31, 37, 98 e 99 mediante rinvio recettizio;

(4) considerando che si deve garantire la conformità ai requisiti previsti dalla direttiva 76/756/CEE del Consiglio(4), modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione(5);

(5) considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/761/CEE del Consiglio è così modificata:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

"concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e alle sorgenti luminose (lampade a incandescenza e altre) da utilizzare nei dispositivi omologati di illuminazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".

2) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri rilasciano l'omologazione CE per tutti i tipi di proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e per le sorgenti luminose (lampade a incandescenza e altre) da utilizzare nei dispositivi omologati di illuminazione conformi alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui ai pertinenti allegati."

3) Gli articoli 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 2

Per tutti i tipi di proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e per tutte le sorgenti luminose (lampade a incandescenza e altre) da utilizzare nei dispositivi di illuminazione omologati ai sensi dell'articolo 1, gli Stati membri rilasciano al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 5.

Gli Stati membri adottano le misure adeguate per evitare l'impiego di marchi che possano creare confusione tra i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e le sorgenti luminose (lampade e altre) da utilizzare nei dispositivi omologati di illuminazione ai sensi dell'articolo 1, da un lato, e altri tipi di dispositivi, dall'altro.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul mercato dei proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e delle sorgenti luminose (lampade e altre) da utilizzare nei dispositivi di illuminazione omologati per motivi riguardanti la loro costruzione o metodo di funzionamento, se essi recano il marchio di omologazione CE.

2. Gli Stati membri possono vietare l'immissione sul mercato dei proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e delle sorgenti luminose (lampade e altre) da utilizzare nei dispositivi di illuminazione omologati per motivi riguardanti la loro costruzione o metodo di funzionamento, se essi recano un marchio di omologazione CE non conforme a quello omologato.

Gli Stati membri che adottano tali misure devono comunicarle agli altri Stati membri e alla Commissione, specificandone le motivazioni.

Articolo 4

Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, seguendo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 70/156/CEE, di tutte le omologazioni concesse, rifiutate o revocate ai sensi della presente direttiva."

4) All'articolo 5, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Se gli Stati membri che hanno rilasciato l'omologazione CE di componente constatano che un certo numero di proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti o di sorgenti luminose (lampade e altre) da utilizzare nei dispositivi di illuminazione omologati recanti lo stesso marchio di omologazione CE non sono conformi al tipo che essi hanno omologato, adottano le misure opportune per garantire che i modelli in produzione siano conformi al tipo omologato."

5) All'articolo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Ogni decisione adottata ai sensi delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, mirante a rifiutare o a revocare l'omologazione CE di componente per un proiettore con funzione di faro abbagliante e/o anabbagliante o di una sorgente luminosa (lampada o altre) utilizzata nei dispositivi di illuminazione omologati o a proibirne l'immissione sul mercato o l'uso, deve elencare in dettaglio le motivazioni che ne sono alla base."

6) Gli articolo 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 7

Gli Stati membri non possono rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale per motivi riguardanti i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti o le sorgenti luminose (lampade e altre) da utilizzare omologate, o vietarne l'immissione sul mercato o l'uso, se essi recano il marchio di omologazione CE e sono montati conformemente alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo, per motivi riguardanti i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti o le sorgenti luminose (lampade e altre) da utilizzare nei dispositivi di illuminazione omologati, o vietarne l'immissione sul mercato o l'uso, se essi recano il marchio di omologazione CE e sono montati conformemente alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

Articolo 9

Ai sensi della presente direttiva, si intende per 'veicolo' ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili."

7) Gli allegati sono sostituiti in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1o ottobre 1999 ovvero, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata a una data successiva al 1o aprile 1999, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione di detti testi, gli Stati membri non possono, per motivi concernenti i proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e anabbaglianti e le sorgenti luminose (lampade e altre) da utilizzare nei dispositivi omologati di illuminazione, in prosieguo rispettivamente denominati "proiettori" e "sorgenti luminose":

- rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di proiettore o sorgente luminosa, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita o l'immissione sul mercato dei proiettori o delle sorgenti luminose.

se i proiettori o le sorgenti luminose sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/761/CEE, come modificata dalla presente direttiva, e nel caso dei veicoli, se l'installazione è conforme alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

2. A decorrere dal 1o aprile 2000, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE, e

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti i proiettori o le sorgenti luminose, e di qualsiasi tipo di proiettore o di...

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