Commission Directive 1999/19/EC of 18 March 1999 amending Council Directive 97/70/EC setting up a harmonised safety regime for fishing vessels of 24 metres in length and over (Text with EEA relevance)
Published date | 27 March 1999 |
Subject Matter | Transport,Approximation of laws,Fisheries policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 83, 27 March 1999 |
Direttiva 1999/19/CE della Commissione del 18 marzo 1999 recante modifica della direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 083 del 27/03/1999 pag. 0048 - 0049
DIRETTIVA 1999/19/CE DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 1999 recante modifica della direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (1), in particolare l'articolo 8,
(1) considerando che la Commissione ha esaminato le disposizioni relative al capitolo IX di cui all'allegato II della direttiva 97/70/CE per quanto riguarda la loro applicazione alle navi da pesca nuove di lunghezza compresa fra 24 e 45 metri, tenendo conto delle dimensioni limitate delle navi e del numero di persone a bordo;
(2) considerando che questo esame ha dimostrato che, per quanto riguarda le radiocomunicazioni, può essere garantito un livello equivalente di sicurezza per questa categoria di navi, esclusivamente quando operano nella zona marittima A1, prescrivendo l'installazione di un impianto radio VHF supplementare a chiamata selettiva numerica (DSC) al posto di un radiofaro di localizzazione dei sinistri (EPIRB);
(3) considerando che, alla luce di questo esame, è opportuno modificare l'allegato II della direttiva;
(4) considerando che la modifica è conforme alle linee direttrici relative alla partecipazione al sistema globale di soccorso e sicurezza marittimo (GMDSS) delle navi che non rientrano nella convenzione SOLAS, come stabilito dal comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale nella circolare 803 del 9 giugno 1997;
(5) considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE della Commissione (3),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nell'allegato II della...
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