Direttiva 2001/2/CE della Commissione del 4 gennaio 2001 che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili (Testo rilevante ai fini del SEE)

Published date10 January 2001
Subject MatterTransport,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 5, 10 January 2001
TESTO consolidato: 32001L0002 — IT — 17.01.2001

2001L0002 — IT — 17.01.2001 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B DIRETTIVA 2001/2/CE DELLA COMMISSIONE del 4 gennaio 2001 che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 005, 10.1.2001, p.4)

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 106, 23.4.2002, pag. 44 (01/2)



▼B

DIRETTIVA 2001/2/CE DELLA COMMISSIONE

del 4 gennaio 2001

che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili ( 1 ), in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:
(1) Il paragrafo 1, articolo 3, della direttiva 1999/36/CE dispone che i recipienti e le cisterne di nuova fabbricazione devono essere conformi alle disposizioni pertinenti della direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada ( 2 ), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), nonché dalla direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia ( 4 ), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ).
(2) Le disposizioni dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (qui di seguito denominato «ADR») e del regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (qui di seguito denominato «RID») ( 6 ), con le rispettive modifiche, figurano in allegato rispettivamente della direttiva 94/55/CE e della direttiva 96/49/CE. Una nuova versione dell'ADR e del RID entrerà in vigore il 1o luglio del 2001.
(3) L'allegato V della direttiva 1999/36/CE contiene i moduli da seguire per la valutazione della conformità dei recipienti e delle cisterne di nuova fabbricazione. Queste disposizioni non sono più conformi alla nuova versione dell'ADR e del RID. Di conseguenza, è opportuno modificare detto allegato.
(4) Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della direttiva 1999/36/CE sono adottate, ai sensi dell'articolo 14 della medesima direttiva, conformemente alla procedura prevista all'articolo 15.
(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 15 della direttiva 1999/36/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

Il testo dell'allegato V della direttiva 1999/36/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2001. Essi ne...

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