Commission Directive 2001/58/EC of 27 July 2001 amending for the second time Directive 91/155/EEC defining and laying down the detailed arrangements for the system of specific information relating to dangerous preparations in implementation of Article 14 of European Parliament and Council Directive 1999/45/EC and relating to dangerous substances in implementation of Article 27 of Council Directive 67/548/EEC (safety data sheets) (Text with EEA relevance)

Published date07 August 2001
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 212, 07 August 2001
EUR-Lex - 32001L0058 - IT

Direttiva 2001/58/CE della Commissione, del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all'articolo 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (schede dati di sicurezza) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 212 del 07/08/2001 pag. 0024 - 0033


Direttiva 2001/58/CE della Commissione

del 27 luglio 2001

che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all'articolo 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (schede dati di sicurezza)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi(1), in particolare l'articolo 14,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relativi alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(2), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/33/CE della Commissione(3), in particolare l'articolo 27,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 14 della direttiva 1999/45/CE prevede che i responsabili dell'immissione sul mercato di taluni preparati specifici forniscano una scheda con i dati di sicurezza.

(2) L'articolo 27 della direttiva 67/548/CEE prevede che i responsabili dell'immissione sul mercato di sostanze pericolose devono anch'essi fornire una scheda dati di sicurezza.

(3) Le informazioni di tale scheda sono principalmente destinate agli utilizzatori professionali e devono permettere l'adozione delle misure necessarie ai fini della protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente sul luogo di lavoro.

(4) Le schede dati di sicurezza per le sostanze pericolose e per taluni preparati, e la loro fornitura, devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 91/155/CEE della Commissione(4), modificata dalla direttiva 93/112/CE(5).

(5) L'articolo 14, punto 2.1, lettera b), della direttiva 1999/45/CE introduce un nuovo requisito per i responsabili dell'immissione sul mercato di un preparato, ossia l'obbligo di fornire, su richiesta di un utilizzatore professionale, una scheda dati di sicurezza contenente informazioni adeguate per i preparati non classificati come pericolosi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva citata, ma che contengono in concentrazione individuale >= 1 % in peso per i preparati diversi da quelli gassosi e >= 0,2 % in volume per i preparati gassosi almeno una sostanza che presenti pericoli per la salute o per l'ambiente, oppure una sostanza per la quale esistono limiti di esposizione commutati sul luogo di lavoro.

(6) La direttiva 1999/45/CE introduce anche un requisito di classificazione ed etichettatura in relazione agli effetti sull'ambiente dei preparati stessi.

(7) È quindi necessario modificare di conseguenza la direttiva 91/155/CEE, come specificato all'articolo 14, punto 2.3, della direttiva 1999/45/CE, entro il 30 luglio 2002.

(8) L'articolo 4 della direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva specifica ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)(6) prevede l'obbligo per i datori di lavoro di determinare l'eventuale presenza sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi, e di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti chimici, prendendo in considerazione le informazioni fornite dalle pertinenti schede dati di sicurezza. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato alla direttiva 91/155/CEE.

(9) Risulta da recenti studi e attività di controllo negli Stati membri che spesso le schede dati di sicurezza sono di qualità scadente e non forniscono agli utenti informazioni adeguate. Uno dei modi per migliorare la qualità di tali schede è migliorare la guida alla redazione di cui in allegato alla direttiva 91/155/CEE. È pertanto opportuno modificare l'allegato alla direttiva 91/155/CEE di conseguenza. La Commissione e gli Stati membri considereranno altri mezzi per migliorare ulteriormente in futuro la qualità delle schede dati di sicurezza.

(10) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio delle sostanze e preparati pericolosi istituito ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 1999/45/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/155/CEE viene modificata come segue:

1) L'articolo 1, paragrafo 1, viene sostituito dal testo seguente: "1. a) Il responsabile dell'immissione sul mercato di una sostanza o di un preparato, sia esso il fabbricante, l'importatore o il distributore, deve fornire al destinatario, che è l'utilizzatore professionale della sostanza o del preparato, una scheda dati di sicurezza contenente le informazioni di cui all'articolo 3 e all'allegato della presente direttiva, qualora si tratti di sostanza o preparato classificato come pericoloso ai sensi della direttiva 67/548/CEE o della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(7).

b) Chiunque sia responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato, sia esso il fabbricante, l'importatore o il distributore, deve fornire su richiesta di un utilizzatore professionale una scheda di dati di sicurezza che riporti informazioni adeguate ai sensi dell'articolo 3 e dell'allegato alla presente direttiva, se il preparato non è classificato come pericoloso ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 1999/45/CE, ma contiene in concentrazione individuale >= 1 % in peso per i preparati diversi da quelli gassosi e >= 0,2 % in volume per i preparati gassosi almeno una sostanza che presenti pericoli per la salute o per l'ambiente, oppure una sostanza per la quale esistono limiti d'esposizione comunitari sul luogo di lavoro."

2) L'allegato di cui all'articolo 3 è sostituito dall'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessarie per ottemperare alla presente direttiva al più tardi entro il 30 luglio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri applicano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di cui al paragrafo 1:

a) ai preparati che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio(8) relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, o della direttiva 98/8/CE del Consiglio(9) relativa all'immissione sul mercato dei biocidi a contare dal 30 luglio 2002;

b) e ai preparati di cui alla direttiva 91/414/CEE o alla direttiva 98/8/CE a contare dal 30 luglio 2004.

3. Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un tale riferimento in occasione della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri determinano la forma di tale riferimento.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

La presente direttiva è indirizzata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2001.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(2) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(3) GU L 136 dell'8.6.2000, pag. 90.

(4) GU...

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