Commission Directive 2002/25/EC of 5 March 2002 amending Council Directive 98/18/EC on safety rules and standards for passenger ships

Published date15 April 2002
Subject MatterApproximation of laws,Transport,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 98, 15 April 2002
EUR-Lex - 32002L0025 - IT

Direttiva 2002/25/CE della Commissione, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Gazzetta ufficiale n. L 098 del 15/04/2002 pag. 0001 - 0126


Direttiva 2002/25/CE della Commissione

del 5 marzo 2002

che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri(1), in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Ai fini della direttiva 98/18/CE, le convenzioni internazionali pertinenti, inclusa la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS) del 1974 e altri codici e risoluzioni internazionali, per le disposizioni e le norme di sicurezza per le navi da passeggeri, erano in vigore alla data di adozione di detta direttiva.

(2) Modifiche della convenzione SOLAS e di altri codici e risoluzioni internazionali sono entrate in vigore dalla data di adozione della direttiva 98/18/CE o entreranno entro breve in vigore.

(3) Occorre tenere conto di tali nuovi strumenti internazionali nell'allegato I della direttiva 98/18/CE.

(4) La direttiva 98/18/CE deve pertanto essere modificata.

(5) Le misure della presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio(2), modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE(3).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'allegato I della direttiva 98/18/CE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva:

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 15 ottobre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno da adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Le sue disposizioni si applicano a decorrere del 1° gennaio 2003, salvo altrimenti specificato nell'allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,il 5 marzo 2002

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1.

(2) GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19.

(3) GU L 276 del 13.10.1998, pag. 7.

ALLEGATO

"ALLEGATO I

REQUISITI DI SICUREZZA PER LE NAVI DA PASSEGGERI, NUOVE ED ESISTENTI, ADIBITE AI VIAGGI NAZIONALI

Indice

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Le regole del presente allegato si applicano, ove espressamente specificato, alle navi da passeggeri nuove ed esistenti delle classi A, B, C e D, adibite a viaggi nazionali.

Le navi nuove delle classi B, C e D di lunghezza inferiore a 24 metri sono tenute a conformarsi alle regole da II-1/B/2 a II-1/B/8 e II-1/B/10 del presente allegato, a meno che l'amministrazione dello Stato di bandiera, la cui bandiera le suddette navi sono autorizzate a battere, garantisca che sono conformi alle norme nazionali in vigore in detto Stato e che tali norme assicurano un livello equivalente di sicurezza.

Laddove le norme del presente allegato non si applichino a navi nuove di lunghezza inferiore a 24 metri, l'amministrazione dello Stato di bandiera deve garantire che sia fornito un livello equivalente di sicurezza per tali navi attraverso la loro conformità alle norme nazionali.

Le navi esistenti delle classi C e D non sono tenute a conformarsi alle regole dei capitoli II-1 e II-2 del presente allegato, purché l'amministrazione dello Stato di bandiera, la cui bandiera le suddette navi sono autorizzate a battere, garantisca che sono conformi alle norme nazionali in vigore in detto Stato e che tali norme assicurano un livello equivalente di sicurezza.

Ove il presente allegato prevede che alle navi esistenti si applichi una determinata risoluzione IMO, le navi costruite al massimo entro due anni dopo la data di adozione da parte dell'IMO della suddetta risoluzione non sono tenute a conformarsi alle disposizioni in essa contenute, sempreché siano conformi alle precedenti risoluzioni applicabili, ove questo caso ricorra.

Per riparazioni, cambiamenti e modifiche di "grande entità" s'intende, ad esempio:

- qualsiasi variazione che alteri sostanzialmente le dimensioni di una nave,

esempio: allungamento mediante aggiunta di un nuovo corpo centrale,

- qualsiasi variazione che alteri sostanzialmente la capacità di trasporto di passeggeri di una nave,

esempio: un ponte per autoveicoli trasformato in alloggio passeggeri,

- qualsiasi variazione che aumenti sostanzialmente la vita di esercizio di una nave,

esempio: rinnovo dell'alloggio passeggeri su di un intero ponte.

L'indicazione "(R ...)" che segue i vari titoli delle regole del presente allegato si riferisce alle regole della convenzione SOLAS del 1974, come emendata, sulle quali sono basate le regole del presente allegato.

CAPITOLO II-1

COSTRUZIONE - COMPARTIMENTAZIONE E STABILITÀ, MACCHINE E IMPIANTI ELETTRICI

PARTE A

GENERALITÀ

1 Definizioni relative alla parte B (R 2)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:.

1.1 Galleggiamento di compartimentazione: il galleggiamento in base al quale si determina la compartimentazione della nave..

2 Massimo galleggiamento di compartimentazione: il galleggiamento corrispondente alla massima immersione consentita dalle regole di compartimentazione applicabili..

2 Lunghezza della nave: la lunghezza misurata tra le perpendicolari condotte alle estremità del massimo galleggiamento di compartimentazione..

3 Larghezza della nave: la massima larghezza fuori ossatura al massimo galleggiamento di compartimentazione o al di sotto di esso..

4 Immersione: la distanza verticale, al mezzo della nave, dalla linea di costruzione al galleggiamento di compartimentazione considerato..

5 Portata lorda: la differenza, espressa in tonnellate, fra il dislocamento di una nave in acqua di massa volumica uguale a 1,025 t/m3, al galleggiamento di pieno carico, corrispondente al bordo libero estivo assegnato, e il dislocamento a nave scarica..

6 Dislocamento a nave scarica: il dislocamento, espresso in tonnellate, di una nave priva di carico, combustibile, olio lubrificante, acqua di zavorra, acqua dolce e acqua potabile in cisterne, provviste di bordo, passeggeri ed equipaggio con relativi effetti personali..

7 Ponte delle paratie: il ponte più alto al quale giungono le paratie stagne trasversali..

8 Linea limite: una linea tracciata almeno 76 mm al di sotto della superficie superiore del ponte delle paratie, a murata..

9 Permeabilità di uno spazio: la percentuale del volume di tale spazio che può essere occupato dall'acqua. Il volume di uno spazio che si estende al di sopra della linea limite deve essere misurato soltanto fino all'altezza di tale linea..

10 Locale macchine: il locale che si estende dalla linea di costruzione alla linea limite e fra le paratie stagne trasversali principali estreme che delimitano i locali contenenti la macchina di propulsione principale e ausiliaria e le caldaie necessarie alla propulsione..

11 Locali per passeggeri: i locali destinati ad alloggio o altro uso dei passeggeri, a eccezione dei locali per bagagli, depositi, provviste e posta..

12 Stagno: in rapporto alla struttura, la capacità di impedire il passaggio dell'acqua, in qualunque direzione, attraverso la struttura sotto battente che si verifica sia allo stato integro sia in condizioni di avaria..

13 Stagno alle intemperie: significa che, in qualsiasi condizione meteomarina, l'acqua non penetra dentro la nave..

14 Nave ro-ro da passeggeri: nave da passeggeri con locali da carico ro-ro o con locali di categoria speciale, come definiti dalla regola II-2/A/2.

2 Definizioni relative alle parti C, D e E (R 3)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:.

1.1 Impianto di comando della macchina di governo: l'apparecchiatura per mezzo della quale vengono trasmessi i comandi dalla plancia alle unità di potenza della macchina timone stessa. Gli impianti di comando della macchina di governo comprendono i trasmettitori, i ricevitori, le pompe idrauliche di comando e i relativi motori, i dispositivi di manovra dei motori, le tubolature e i cavi..

2 Macchina di governo principale: il complesso costituito dalle macchine, dagli azionatori del timone, dalle eventuali unità di potenza per macchina di governo, dalle apparecchiature sussidiarie e dai dispositivi per applicare il momento torcente all'asta del timone (per esempio barra o settore), che è necessario per imprimere il movimento al timone allo scopo di governare la nave nelle normali condizioni di servizio..

2 Unità di potenza per macchina di governo:.

1 nel caso di macchina di governo elettrica, un motore elettrico e le apparecchiature elettriche ad esso associate;.

2 nel caso di maccna di governo elettroidraulica, un motore elettrico, le apparecchiature elettriche ad esso associate e la pompa connessa;.

3 nel caso di altra macchina di governo idraulica, un motore di comando e la pompa connessa..

3 Macchina di governo ausiliaria: l'apparecchiatura necessaria per governare la nave in condizioni di avaria della macchina di governo principale, e che non comprende nessun'altra parte della macchina di...

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