Commission Directive 2002/35/EC of 25 April 2002 amending Council Directive 97/70/EC setting up a harmonised safety regime for fishing vessels of 24 metres in length and over (Text with EEA relevance)

Published date27 April 2002
Subject MatterFisheries policy,Transport,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 112, 27 April 2002
EUR-Lex - 32002L0035 - IT

Direttiva 2002/35/CE della Commissione, del 25 aprile 2002, che modifica la direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 112 del 27/04/2002 pag. 0021 - 0033


Direttiva 2002/35/CE della Commissione

del 25 aprile 2002

che modifica la direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri(1), modificata dalla direttiva 1999/19/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) Il 2 aprile 1993 è stato adottato il protocollo di Torremolinos relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, in prosieguo denominato "protocollo di Torremolinos".

(2) La direttiva 97/70/CE istituisce un regime di sicurezza armonizzato per talune navi da pesca, applicando loro il protocollo di Torremolinos.

(3) Per assicurare l'applicazione coerente delle disposizioni dell'allegato al protocollo di Torremolinos ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/70/CE, è necessario armonizzare l'interpretazione delle disposizioni lasciate alla discrezione delle amministrazioni degli Stati membri. Poiché l'interpretazione armonizzata implica cambiamenti rilevanti nella costruzione delle navi da pesca, essa si applica solo a quelle navi da pesca costruite a partire dal 1o gennaio 2003.

(4) La direttiva 97/70/CE va quindi modificata di conseguenza.

(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio(3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE della Commissione(4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 97/70/CE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano prima del 1o gennaio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione ed applicano le disposizioni dal 1o gennaio 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2002.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1.

(2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 48.

(3) GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19.

(4) GU L 276 del 13.10.1998, pag. 7.

ALLEGATO

"ALLEGATO I

Adeguamento delle disposizioni dell'allegato del protocollo di Torremolinos ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/70/CE

Ai fini del presente allegato:

1) Per "nave da pesca nuova costruita a partire dal 1o gennaio 2003" si intende una nave da pesca nuova per la quale:

a) a partire dal 1o gennaio 2003 sia stato stipulato il contratto di costruzione o il contratto per una rilevante trasformazione; o

b) il contratto di costruzione o di rilevante trasformazione sia stato stipulato entro il 1o gennaio 2003 e la nave sia stata consegnata tre anni o più dopo tale data; o

c) in mancanza di un contratto di costruzione, a partire dal 1o gennaio 2003:

- sia stata impostata la chiglia, o

- sia iniziata la costruzione identificabile con una nave particolare, o

- sia iniziato il montaggio con l'impiego di almeno 50 tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore è inferiore.

PARTE A

Adeguamenti applicabili a tutte le navi da pesca rientranti nel campo di applicazione della direttiva, salvo le navi da pesca nuove costruite a partire dal 1o gennaio 2003

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Regola 2: Definizioni

Al paragrafo 1, la definizione di "nave nuova" deve essere sostituita da quella di "nave nuova da pesca" di cui all'articolo 2 della presente direttiva.

CAPITOLO V: PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI, RILEVAZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI E LOTTA CONTRO GLI INCENDI

Regola 2: Definizioni

Al paragrafo 2, alla fine della definizione di "prova standard del fuoco" vanno aggiunte le seguenti modifiche, relativamente alla curva standard della temperatura: "La curva standard temperatura-tempo è definita da una curva regolare che passa per i seguenti valori di incremento della temperatura interna del forno:

>SPAZIO PER TABELLA>".

CAPITOLO VII: MEZZI E DISPOSITIVI DI SALVATAGGIO

Regola 1: Applicazione

Il paragrafo 2 viene così modificato: "Le regole 13 e 14 si applicano anche alle navi esistenti di lunghezza uguale o superiore a 45 metri, purché l'amministrazione possa ritardare l'applicazione delle prescrizioni delle regole in questione fino al 1o febbraio 1999."

Regola 13: Apparecchi radio per mezzi di salvataggio

Il paragrafo 2 viene così modificato: "Gli apparecchi radiotelefonici VHF ricetrasmittenti presenti a bordo delle navi esistenti e non rispondenti alle norme di funzionamento adottate dall'Organizzazione possono essere accettati dall'amministrazione fino al 1o febbraio 1999, purché l'amministrazione sia soddisfatta della loro compatibilità con gli apparecchi radiotelefonici VHF ricetrasmittenti approvati."

CAPITOLO IX: RADIOCOMUNICAZIONI

Regola 1: Applicazione

Il paragrafo 1, seconda frase, è modificato come segue: "Tuttavia l'amministrazione, per le navi esistenti, può ritardare l'applicazione delle prescrizioni fino al 1o febbraio 1999."

Regola 3: Esenzioni

Il paragrafo 2, lettera c), è modificato come segue: "quando la nave sarà messa definitivamente fuori servizio entro il 1o febbraio 2001."

Parte B

Adeguamenti applicabili alle navi da pesca nuove costruite a partire dal 1o gennaio 2003

Il testo delle seguenti regole è modificato come segue:

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Regola 2: Definizioni

Paragrafo 22, lettera a), punto ii)

La paratia deve essere situata a una distanza dalla perpendicolare avanti non inferiore a 0,05 L e non superiore a 0,05 L più 1,35 m per navi di lunghezza inferiore a 45 m.

Regola 6: Ispezioni

Paragrafo 1, lettera c)

Oltre all'ispezione periodica prescritta alla lettera b), punto i), si effettuano ispezioni intermedie delle strutture e dei macchinari, a intervalli di due anni (con un margine di più o meno tre mesi) per le navi non in legno e a intervalli determinati dall'amministrazione per le navi in legno. Le ispezioni devono anche accertare l'assenza di alterazioni che potrebbero mettere a rischio la sicurezza della nave o dell'equipaggio.

CAPITOLO II: COSTRUZIONE, TENUTA STAGNA ED EQUIPAGGIAMENTO

Regola 1: Costruzione

Paragrafo 1

La robustezza di costruzione dello scafo, delle sovrastrutture, delle tughe, dei cofani dell'apparato motore, dei tambucci e di ogni altra struttura nonché dell'equipaggiamento della nave deve consentire a questa di resistere in tutte le prevedibili condizioni del servizio cui è destinata ed essere conforme alle norme di un organismo riconosciuto.

Regola 2: Porte a tenuta stagna

Paragrafo 1

Come prescritto dalla regola 1, paragrafo 3, il numero delle aperture nelle paratie stagne deve essere ridotto al minimo, compatibilmente con le caratteristiche costruttive della nave e il suo normale esercizio. Tali aperture devono essere provviste di idonei mezzi di chiusura conformi alle norme di un organismo riconosciuto. Le porte a tenuta stagna devono avere una robustezza pari a quella delle strutture adiacenti non forate.

Regola 2: Porte stagne

Paragrafo 3, lettera a)

Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 45 metri queste porte devono essere del tipo a scorrimento, quando sono sistemate:

nei locali che possono essere aperti durante la navigazione e le cui soglie inferiori si trovano al di sotto della linea del massimo galleggiamento di esercizio, salvo che l'amministrazione reputi che ciò è praticamente impossibile o superfluo, tenuto conto del tipo di nave e del relativo impiego.

Le deroghe a tale regola concesse da uno Stato membro sono sottoposte alla procedura di cui all'articolo 4 della presente direttiva.

Regola 5: Boccaporti

Paragrafo 3

I dispositivi per assicurare la tenuta stagna alle intemperie dei coperchi in legno dei boccaporti devono essere conformi alle disposizioni delle regole 14 e 15 dell'allegato I della convenzione internazionale sul bordo libero del 1966(1).

Regola 9: Trombe di ventilazione

Paragrafo 1

Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 45 metri l'altezza al di sopra del ponte dei battenti delle trombe di ventilazione, ad eccezione di quelli che servono il locale macchine, non deve essere inferiore a 900 mm sul ponte di lavoro e a 760 mm sul ponte di sovrastruttura. Sulle navi di lunghezza inferiore a 45 metri l'altezza di questi battenti deve essere rispettivamente di 760 mm e di 450 mm. L'altezza dei battenti delle trombe di ventilazione nei locali macchine, necessarie per il rifornimento d'aria di tali locali ed eventualmente per il rifornimento d'aria dei locali del generatore, deve generalmente essere conforme alla regola II/9...

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