Commission Directive 2002/75/EC of 2 September 2002 amending Council Directive 96/98/EC on marine equipment (Text with EEA relevance)

Published date23 September 2002
Subject MatterTransport,Technical barriers,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 254, 23 September 2002
EUR-Lex - 32002L0075 - IT

Direttiva 2002/75/CE della Commissione, del 2 settembre 2002, che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 254 del 23/09/2002 pag. 0001 - 0046


Direttiva 2002/75/CE della Commissione

del 2 settembre 2002

che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/53/CE della Commissione(2), in particolare il primo e secondo trattino dell'articolo 17,

considerando quanto segue:

(1) Ai fini della direttiva 96/98/CE, le convenzioni internazionali, compresa la convenzione SOLAS del 1974 e le norme di prova sono quelle in vigore, con le rispettive modificazioni, alla data del 1o gennaio 2001.

(2) Le modificazioni della convenzione SOLAS e delle altre convenzioni internazionali, come pure le nuove norme di prova, sono entrate in vigore dopo il 1o gennaio 2001 o entreranno in vigore a breve scadenza.

(3) Gli strumenti sopra citati hanno istituito nuove norme sull'equipaggiamento a bordo delle navi.

(4) La direttiva 96/98/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio(3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/98/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 2 è modificato come segue:

alle lettere c), d) e n), la data "1o gennaio 2001" è sostituita dalla data "1o luglio 2002";

2) l'allegato A è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

L'equipaggiamento indicato come "nuova voce" nella colonna "denominazione" dell'allegato A.1 che sia stato costruito anteriormente alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in conformità con le procedure di omologazione già in vigore nello Stato membro in questione prima della data di adozione della presente direttiva, nonché l'equipaggiamento indicato nell'allegato A.1., sezioni 4 e 5, recante il marchio e costruito prima della data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono essere commercializzati...

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