Commission Directive 2003/125/EC of 22 December 2003 implementing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council as regards the fair presentation of investment recommendations and the disclosure of conflicts of interest (Text with EEA relevance)

Coming into Force24 December 2003
End of Effective Date02 July 2016
Celex Number32003L0125
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2003/125/oj
Published date24 December 2003
Date22 December 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 339, 24 December 2003
EUR-Lex - 32003L0125 - IT

Direttiva 2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 339 del 24/12/2003 pag. 0073 - 0077


Direttiva 2003/125/CE della Commissione

del 22 dicembre 2003

recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 10, sesto trattino,

dopo aver consultato il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari(2) per un parere tecnico,

considerando quanto segue:

(1) Occorrono norme armonizzate che prescrivano correttezza, chiarezza e accuratezza nella presentazione delle informazioni e nella comunicazione al pubblico degli interessi e dei conflitti di interesse, cui devono attenersi i soggetti che elaborano o diffondono informazioni, destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a proporre una strategia di investimento. In particolare, l'integrità del mercato richiede un elevato grado di correttezza, onestà e trasparenza nella presentazione delle informazioni intese a raccomandare o a proporre una strategia di investimento.

(2) Si può raccomandare o proporre una strategia di investimento sia esplicitamente (tramite ad esempio le raccomandazioni "acquistare", "mantenere", "vendere") o implicitamente (facendo riferimento ad un obiettivo di prezzo o in altro modo).

(3) I consigli di investimento per mezzo di raccomandazioni personali, le quali è improbabile vengano rese pubbliche, fornite ai clienti in merito ad una o a più operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari (in particolare raccomandazioni informali in materia di investimenti a breve termine provenienti dagli uffici vendite o commerciali delle imprese di investimento o degli enti creditizi) non devono essere considerati raccomandazioni ai sensi della presente direttiva.

(4) Le raccomandazioni di investimento che possono costituire la base di eventuali decisioni di investimento devono essere elaborate e diffuse con la massima cura, in modo da non indurre in errore i partecipanti al mercato.

(5) L'identità del soggetto che elabora le raccomandazioni di investimento, il suo codice di condotta e l'identità dell'autorità competente cui è sottoposto devono essere comunicati al pubblico, in quanto possono costituire per gli investitori un utile elemento di informazione da prendere in considerazione per le loro decisioni di investimento.

(6) Le raccomandazioni devono essere presentate in modo chiaro e accurato.

(7) Gli interessi privati o i conflitti di interesse dei soggetti che raccomandano o propongono strategie di investimento possono influenzare i pareri da essi espressi nelle raccomandazioni di investimento. Perché sia possibile valutare l'obiettività e l'attendibilità dell'informazione, occorre che vengano comunicati al pubblico in maniera adeguata gli interessi finanziari rilevanti in ogni strumento finanziario oggetto dell'informazione intesa a raccomandare strategie di investimento o i conflitti di interesse o i legami di controllo nei confronti dell'emittente a cui direttamente o indirettamente l'informazione si riferisce. Tuttavia, la presente direttiva non deve richiedere ai soggetti pertinenti che elaborano raccomandazioni di investimento di infrangere le efficaci barriere allo scambio di informazioni poste in essere per prevenire e impedire conflitti di interesse.

(8) Le raccomandazioni di investimento possono essere diffuse in forma inalterata, modificata o riassunta da un soggetto diverso dal soggetto che le ha elaborate. Il modo in cui i soggetti che diffondono le raccomandazioni trattano tali raccomandazioni può avere un notevole impatto sulla valutazione delle raccomandazioni da parte degli investitori. In particolare, conoscere l'identità del soggetto che diffonde le raccomandazioni di investimento, il suo codice di condotta o in che misura la raccomandazione iniziale sia stata modificata può costituire un utile elemento di informazione per gli investitori al momento di adottare le loro decisioni di investimento.

(9) La pubblicazione di raccomandazioni di investimento su siti Internet deve essere effettuata conformemente alle disposizioni sul trasferimento dei dati personali verso paesi terzi di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(3).

(10) Le agenzie di rating del credito emettono pareri sulla capacità di credito di un particolare emittente o di un particolare strumento finanziario ad una determinata data. In se stessi tali pareri non costituiscono una raccomandazione ai sensi della presente direttiva. Tuttavia, le agenzie di rating del credito dovrebbero valutare l'opportunità di adottare politiche e procedure interne miranti ad assicurare che i rating di credito da esse pubblicati siano presentati correttamente e che esse comunichino al pubblico in maniera adeguata gli interessi rilevanti o i conflitti di interesse in rapporto agli strumenti finanziari o agli emittenti a cui i loro rating di credito si riferiscono.

(11) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dall'articolo 11, e dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. A...

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