Commission Directive 2003/45/EC of 28 May 2003 amending Council Directive 2002/57/EC on the marketing of seed of oil and fibre plants (Text with EEA relevance)

Published date05 June 2003
Subject MatterApproximation of laws,Seeds and seedlings
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 138, 05 June 2003
EUR-Lex - 32003L0045 - IT 32003L0045

Direttiva 2003/45/CE della Commissione, del 28 maggio 2003, che modifica la direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 138 del 05/06/2003 pag. 0040 - 0044


Direttiva 2003/45/CE della Commissione

del 28 maggio 2003

che modifica la direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra(1), modificata dalla direttiva 2002/68/CE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 bis e l'articolo 24,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/57/CE stabilisce le disposizioni comunitarie per la commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra all'interno della Comunità. Nella definizione della categoria "sementi di base" non sono comprese le sementi degli ibridi diversi dal girasole; inoltre la direttiva non stabilisce condizioni specifiche per le sementi di colza e di cotone.

(2) La decisione 95/232/CE della Commissione, del 27 giugno 1995, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone(3), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/68/CE, è intesa, tra l'altro, a stabilire le condizioni cui devono rispondere le sementi di ibridi di colza ai fini della loro certificazione e commercializzazione conformemente alla normativa comunitaria.

(3) I risultati dell'esperimento temporaneo oggetto della decisione 95/232/CE confermano che è opportuno stabilire condizioni specifiche per le sementi di ibridi di colza. Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/57/CE e inserirvi condizioni specifiche.

(4) L'OCSE ha istituito regole per le sementi per gli ibridi di cotone intraspecifici e interspecifici (Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense). Per garantire la coerenza tra le norme OCSE e quelle dell'Unione europea in questo settore, è opportuno modificare la direttiva 2002/57/CE per inserirvi norme equivalenti a quelle dell'OCSE.

(5) Le associazioni varietali delle piante oleaginose e da fibra rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2002/57/CE. Tuttavia, le disposizioni in materia di etichettatura previste dalla succitata direttiva non risultano adeguate per l'etichettatura di sementi di associazioni varietali. Di conseguenza occorre modificare la direttiva 2002/57/CE per inserirvi disposizioni specifiche ed adeguate per l'etichettatura delle sementi di associazioni varietali.

(6) Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/57/CE.

(7) Le misure...

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