Commission Directive 2003/57/EC of 17 June 2003 amending Directive 2002/ 32/EC of the European Parliament and of the Council on undesirable substances in animal feedText with EEA relevance
Published date | 19 June 2003 |
Subject Matter | Animal feedingstuffs,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 151, 19 June 2003 |
Direttiva 2003/57/CE della Commissione, del 17 giugno 2003, recante modifica della direttiva 2000/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 151 del 19/06/2003 pag. 0038 - 0041
Direttiva 2003/57/CE della Commissione
del 17 giugno 2003
recante modifica della direttiva 2000/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali(2), modificata dalla direttiva 2001/102/CE(3), definisce i tenori massimi in diossine di alcune materie prime per mangimi e dei mangimi composti.
(2) A decorrere dal 1o agosto 2003 la direttiva 1990/29/CE è abrogata e sostituita dalla direttiva 2000/32/CE.
(3) Ai fini della protezione della salute pubblica e degli animali è di primaria importanza che i tenori massimi in diossine fissati dalla direttiva 1990/29/CE rimangano in vigore dopo il 1o agosto 2003. Occorre pertanto modificare la direttiva 2001/102/CE allo scopo di aggiungere i tenori massimi in diossine stabiliti dalla direttiva 1990/29/CE.
(4) Al fine di evitare confusioni è opportuno specificare che con il termine "minerali" vanno intese le materie prime per mangimi di cui all'allegato della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione e all'utilizzo di materie prime per mangimi(4) modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5).
(5) Per maggiore chiarezza le norme relative alle diossine andrebbero raccolte in un testo unico. Risulta pertanto opportuno modificare la direttiva 2000/32/CE mediante l'aggiunta in allegato delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2439/1999 della Commissione del 17 novembre 1999 concernente le condizioni di autorizzazione...
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