Commission Directive 2003/57/EC of 17 June 2003 amending Directive 2002/ 32/EC of the European Parliament and of the Council on undesirable substances in animal feedText with EEA relevance

Published date19 June 2003
Subject MatterAnimal feedingstuffs,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 151, 19 June 2003
EUR-Lex - 32003L0057 - IT 32003L0057

Direttiva 2003/57/CE della Commissione, del 17 giugno 2003, recante modifica della direttiva 2000/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 151 del 19/06/2003 pag. 0038 - 0041


Direttiva 2003/57/CE della Commissione

del 17 giugno 2003

recante modifica della direttiva 2000/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali(2), modificata dalla direttiva 2001/102/CE(3), definisce i tenori massimi in diossine di alcune materie prime per mangimi e dei mangimi composti.

(2) A decorrere dal 1o agosto 2003 la direttiva 1990/29/CE è abrogata e sostituita dalla direttiva 2000/32/CE.

(3) Ai fini della protezione della salute pubblica e degli animali è di primaria importanza che i tenori massimi in diossine fissati dalla direttiva 1990/29/CE rimangano in vigore dopo il 1o agosto 2003. Occorre pertanto modificare la direttiva 2001/102/CE allo scopo di aggiungere i tenori massimi in diossine stabiliti dalla direttiva 1990/29/CE.

(4) Al fine di evitare confusioni è opportuno specificare che con il termine "minerali" vanno intese le materie prime per mangimi di cui all'allegato della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione e all'utilizzo di materie prime per mangimi(4) modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5).

(5) Per maggiore chiarezza le norme relative alle diossine andrebbero raccolte in un testo unico. Risulta pertanto opportuno modificare la direttiva 2000/32/CE mediante l'aggiunta in allegato delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2439/1999 della Commissione del 17 novembre 1999 concernente le condizioni di autorizzazione...

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