Commission Directive 2004/45/EC of 16 April 2004 amending Directive 96/77/EC laying down specific purity criteria on food additives other than colours and sweeteners (Text with EEA relevance)

Published date20 April 2004
Subject MatterFoodstuffs,Approximation of laws,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 113, 20 April 2004
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20.4.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 113/19

DIRETTIVA 2004/45/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2004

recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (2) stabilisce i criteri di purezza applicabili agli additivi menzionati dalla direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (3).
(2) Nel suo parere del 5 marzo 2003, il comitato scientifico dell'alimentazione umana è giunto alla conclusione che fosse opportuno limitare al minimo possibile la presenza di carragenina a basso peso molecolare. Di conseguenza, è necessario adeguare i criteri di purezza corrispondenti attualmente applicabili alla carragenina (E 407) e all'alga eucheuma trasformata (E 407a), così come stabiliti nella direttiva 96/77/CE.
(3) È necessario adottare specifiche concernenti i nuovi additivi autorizzati in virtù della direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti poli-1-decene idrogenato (E 907), diacetato di glicerile (E 1517) e alcol benzilico (E 1519).
(4) È necessario tener conto delle specifiche e delle tecniche di analisi relative agli additivi che figurano nel Codex Alimentarius, così come elaborate dal comitato misto FAO/OMS di esperti degli additivi alimentari (CMEAA).
(5) È quindi opportuno modificare di conseguenza la direttiva 96/77/CE.
(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato alla direttiva 96/77/CE è modificato in conformità con l'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o aprile 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

I prodotti messi in commercio o etichettati prima del 1o aprile 2005 che non sono conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. Direttiva modifica da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2) GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/95/CE (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 71).

(3) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/114/CE (GU L 24 del 29.1.2003, pag. 58).


ALLEGATO

L'allegato della direttiva 96/77/CE è modificato come segue:

1) I testi relativi alla carragenina (E 407) e all'alga eucheuma trasformata (E 407a) sono sostituiti dai testi seguenti: «E 407 CARRAGENINA
Sinonimi I prodotti commerciali sono venduti sotto varie denominazioni, come ad esempio: Musco d'Irlanda Eucheuman (da Eucheuma spp.) Iridophycan (da Iridaea spp.) Hypnean (da Hypnea spp.) Furcellaria o agar di Danimarca (da Furcellaria fastigiata) Carragenina (da Chondrus e Gigartina spp.)
Definizione La carragenina è ottenuta per estrazione acquosa a partire da alghe delle famiglie delle Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaeceae e Furcellariaceae, appartenenti alla classe delle Rhodophyceae (alghe rosse). I soli precipitanti organici autorizzati sono il metanolo, l'etanolo e il propan-2-olo. La carragenina è costituita essenzialmente di sali di potassio, di sodio, di magnesio e di calcio di esteri solforici dei polisaccaridi che, per idrolisi, danno galattosio e 3,6-anidrogalattosio. La carragenina non dev'essere idrolizzata o altrimenti degradata chimicamente
Einecs 232-524-2
Descrizione Polvere di colore da giallastro a incolore, di consistenza da grossolana a fine, e praticamente priva di odore
Identificazione
A. Prove positive per galattosio, anidrogalattosio e solfato
Purezza
Tenore di metanolo, etanolo e propan-2-olo Non più dello 0,1 %, singolarmente o in combinazione
Viscosità a 75 °C di una soluzione all'1,5 % Non meno di 5 mPa.s
Perdita per essiccamento Non più del 12 % (105 °C, quattro ore)
Solfato Non meno del 15 % e non più del 40 % su base anidra (espresso in SO4)
Ceneri Non meno del 15 % e non più del 40 % su base anidra determinato a 550 °C
Ceneri insolubili in soluzione acida Non più dell'1 %
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