Commission Directive 2005/42/EC of 20 June 2005 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purposes of adapting Annexes II, IV and VI thereto to technical progress (Text with EEA relevance)

Published date21 June 2005
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 158, 21 June 2005
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21.6.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 158/17

DIRETTIVA 2005/42/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2005

recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II, IV e VI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

(1) Sulla base della valutazione delle tossicità cutanee dell’olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke), del 7-Ethoxy-4-methylcoumarin, del hexahydrocoumarin e del balsamo del Perú (Myroxylon pereirae), il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori («SCCNFP») ritiene che tali sostanze non debbano essere impiegate come fragranze nei prodotti cosmetici. Per tale motivo le suddette sostanze devono essere incluse nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE.
(2) Gli azocoloranti CI 12150, CI 20170 e CI 27290 figurano all’allegato IV, parte 1, della direttiva 76/768/CEE come agenti coloranti il cui impiego è autorizzato nella produzione di cosmetici. La sicurezza di tali coloranti è stata messa in discussione in ragione del fatto che essi possono dar luogo alla formazione di amine carcinogene durante il metabolismo. Secondo il SCCNFP dalle informazioni disponibili si evince che l’impiego dei coloranti CI 12150, CI 20170 e CI 27290 comporta un rischio per la salute dei consumatori, in quanto essi possono rilasciare una o più amine aromatiche carcinogene. Di conseguenza, tali coloranti devono essere esclusi dall'allegato IV, parte 1, della direttiva 76/768/CEE.
(3) Il cloruro di benzetonio è elencato nella parte 1 dell’allegato VI della direttiva 76/768/CEE con il numero d’ordine 53 come conservante, il cui uso è consentito in prodotti cosmetici destinati ad essere eliminati con il risciacquo dopo l’uso in concentrazione massima pari allo 0,1 %. Il SCCNFP ritiene che l’impiego del cloruro di benzetonio debba essere consentito anche in prodotti cosmetici da non risciacquare, diversi da quelli per l’igiene del cavo orale, in concentrazione massima pari allo 0,1 %. Il testo riferito alla sostanza elencata con il numero d’ordine 53 nella parte 1 dell’ allegato VI della direttiva 76/768/CEE deve essere pertanto modificato di conseguenza.
(4) Il SCCNFP ritiene che il metilisotiazolinone non costituisca un rischio per la salute dei consumatori, se impiegato in prodotti cosmetici finiti come conservante, in concentrazioni non superiori allo 0,01 %. Il metilisotiazolinone deve essere pertanto incluso
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