Commission Directive 2005/87/EC of 5 December 2005 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council on undesirable substances in animal feed as regards lead, fluorine and cadmium (Text with EEA relevance)

Published date21 November 2006
Subject MatterApproximation of laws,Animal feedingstuffs
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6.12.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 318/19

DIRETTIVA 2005/87/CE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2005

che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali per quanto riguarda il piombo, il fluoro e il cadmio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (2), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, terza frase,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/32/CE impone il divieto di utilizzare prodotti destinati all’alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi stabiliti nell’allegato I della medesima.
(2) All’atto dell’adozione della direttiva 2002/32/CE la Commissione ha dichiarato che le disposizioni stabilite nell’allegato I della direttiva dovevano essere riesaminate sulla base di una valutazione scientifica aggiornata del rischio, tenendo conto altresì del divieto di qualsiasi diluizione dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali contaminati e non conformi.
(3) Il 2 giugno 2004 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato su richiesta della Commissione un parere relativo al piombo quale sostanza indesiderabile nell’alimentazione degli animali.
(4) La contaminazione degli alimenti con il piombo è un questione di salute pubblica. Il piombo si accumula in certa misura nel tessuto dei reni e del fegato, i tessuti dei muscoli contengono quantità residue di piombo molto basse e il passaggio nel latte è limitato. Pertanto gli alimenti di origine animale non costituiscono una fonte importante di esposizione umana al piombo.
(5) I bovini e gli ovini sembrano le specie animali più sensibili all’acuta tossicità del piombo. Sono state registrate singole intossicazioni, dovute all’ingerimento di alimenti provenienti da aree inquinate o all’ingerimento accidentale di fonti di piombo. I livelli registrati nelle materie prime per mangimi commercializzate nell’Unione europea non causano tuttavia sintomi clinici di tossicità.
(6) Le attuali norme giuridiche relative al piombo nei prodotti destinati all’alimentazione degli animali sono generalmente intese a garantire che tali prodotti non rappresentino un pericolo per la salute umana e la salute degli animali o non abbiano conseguenze dannose per la produzione animale.
(7) I bovini e gli ovini sembrano essere le specie animali più sensibili e il foraggio verde è una componente essenziale della loro razione giornaliera; è importante effettuare una revisione in vista di un’eventuale ulteriore riduzione del livello massimo di piombo nel foraggio verde.
(8) Inoltre, è opportuno stabilire un livello massimo del piombo per gli additivi appartenenti al gruppo funzionale degli oligoelementi, degli agenti leganti e antiagglomeranti e per le premiscele. Il livello massimo stabilito per le premiscele tiene conto degli additivi con il livello massimo di piombo e non della sensibilità al piombo delle diverse specie animali. Per proteggere la salute pubblica e quella degli animali, il produttore di premiscele è tenuto quindi a garantire, oltre al rispetto dei livelli massimi per premiscele, che le istruzioni per l’uso delle premiscele siano conformi ai livelli massimi fissati per i mangimi complementari e i mangimi completi.
(9) Il 22 settembre 2004 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato su richiesta della Commissione un parere relativo al fluoro quale sostanza indesiderabile nell’alimentazione degli animali.
(10) Il fluoruro si accumula particolarmente nei tessuti calcificanti. L’assorbimento nei tessuti commestibili, tra cui il latte e le uova, è invece limitato. Le concentrazioni di fluoruro negli alimenti di origine animale contribuiscono quindi solo marginalmente all’esposizione umana.
(11) Nell’Unione europea i livelli del fluoruro nei pascoli, nell’erba e nei mangimi composti sono generalmente bassi e perciò l’esposizione degli animali al fluoruro è generalmente inferiore al livello che causa effetti nocivi. Tuttavia, in determinate aree geografiche e in particolare nelle vicinanze di siti industriali con forti emissioni di fluoruro, l’esposizione eccessiva al fluoro provoca anomalie ai denti ed alle ossa.
(12) Le attuali norme giuridiche relative al fluoro nei prodotti destinati all’alimentazione degli animali sono intese a garantire che tali prodotti non rappresentino un pericolo per la salute umana e la salute degli animali o non abbiano conseguenze dannose per la produzione animale.
(13) Il procedimento di estrazione utilizzato influisce fortemente sul risultato analitico ed è quindi opportuno determinare la procedura di estrazione. Possono essere utilizzati procedimenti equivalenti con un’efficacia d’estrazione che risulti equivalente.
(14) Il livello del fluoro in crostacei marini come il krill marino va modificato per tenere conto delle nuove tecniche di lavorazione volte a migliorare la qualità nutritiva e a ridurre la perdita di biomassa che determina anch’essa livelli più alti di fluoro nel prodotto finale.
(15) La direttiva 84/547/CEE della Commissione, del 26 ottobre 1984, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (3) stabilisce un tenore massimo per il fluoro nella vermiculite (E 561). Il campo d’applicazione della direttiva 2002/32/CE prevede la possibilità di stabilire livelli massimi di sostanze indesiderabili negli additivi per mangimi e le norme che disciplinano le sostanze indesiderabili vanno raccolte in un testo unico per ottenere una maggiore chiarezza.
(16) Il 2 giugno 2004 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato su richiesta della Commissione un parere relativo al cadmio quale sostanza indesiderabile nell’alimentazione degli animali.
(17) La
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