Commission Directive 2006/128/EC of 8 December 2006 amending and correcting Directive 95/31/EC laying down specific criteria of purity concerning sweeteners for use in foodstuffs (Text with EEA relevance)

Published date09 December 2006
Subject MatterApproximation of laws,Foodstuffs,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 346, 09 December 2006
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9.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 346/6

DIRETTIVA 2006/128/CE DELLA COMMISSIONE

dell’8 dicembre 2006

recante modifica della direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti ad uso alimentare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

dopo aver consultato il comitato scientifico dell’alimentazione umana e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, relativa agli edulcoranti per uso alimentare elenca le sostanze che possono essere utilizzate come edulcoranti negli alimenti (2).
(2) La direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti ad uso alimentare (3), stabilisce i criteri di purezza per gli edulcoranti di cui alla direttiva 94/35/CE.
(3) È necessario adottare criteri specifici per l’E 968 eritritolo, un nuovo additivo alimentare autorizzato dalla direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti per uso alimentare.
(4) Numerose versioni linguistiche della direttiva 95/31/CE contengono errori riguardanti le seguenti sostanze: E 954 saccarina e i suoi sali Na, K e Ca, E 955 sucralosio, E 962 sale di aspartame-acesulfame, E 965 (i) maltitolo, E 966 lattitolo. È necessario correggere tali errori. È opportuno prendere in considerazione le specifiche e le tecniche di analisi per gli additivi definite nel Codex Alimentarius, secondo quanto stabilito dal comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JECFA). In particolare, ove opportuno, i criteri specifici di purezza sono stati adattati onde riflettere il limite per i singoli metalli pesanti interessati. Per motivi di chiarezza, l’intero testo riguardante tali sostanze dev’essere sostituito.
(5) L’EFSA nel suo parere scientifico del 19 aprile 2006 ha concluso che la composizione dello sciroppo di maltitolo prodotto con un nuovo metodo di produzione sarà analogo a quello del prodotto esistente e conforme alle specifiche esistenti. È perciò necessario modificare la definizione E 965 (ii) sciroppo di maltitolo stabilita nella direttiva 95/31/CE per l’E 965, inserendo questo nuovo metodo di produzione.
(6) È pertanto opportuno modificare la direttiva 95/31/CE.
(7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato alla direttiva 95/31/CE è modificato e corretto conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 febbraio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1) GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2) GU L 237 del 10.9.1994, pag 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10).

(3) GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/46/CE (GU L 114 del 21.4.2004, pag. 15).


ALLEGATO

L’allegato della direttiva 95/31/CE è modificato come segue.

1) Il seguente testo riguardante l’E 968 eritritolo è inserito dopo E 967 xilitolo:
«E 968 ERITRITOLO
Sinonimi Meso-eritritolo, tetraidrossibutano, eritrite
Definizione Ottenuto dalla fermentazione di una fonte di carboidrati mediante lieviti osmofili sicuri e di appropriata qualità alimentare, come Moniliella pollinis o Trichosporonoides megachilensis, seguita da purificazione ed essiccazione
Denominazione chimica 1,2,3,4-Butantetrolo
Einecs 205-737-3
Formula chimica C4H10O4
Peso molecolare 122,12
Tenore Non meno del 99 % dopo essiccazione
Descrizione Cristalli bianchi, inodori, non igroscopici e termostabili con un potere dolcificante pari al 60-80 % circa di quello del saccarosio
Identificazione
A. Solubilità
Facilmente solubile in acqua, leggermente solubile nell’etanolo, insolubile in etere dietilico
B. Intervallo di fusione
119-123 °C
Purezza
Perdita all’essiccazione Non oltre 0,2 % (70 °C, sei ore, in un essiccatore a vuoto)
Cenere solfatata Non oltre 0,1 %
Sostanze riduttrici Non oltre 0,3 % espresso in D-glucosio
Ribitelo e glicerolo Non oltre 0,1 %
Piombo Non oltre 0,5 mg/kg»
2) Il testo riguardante l’E 954 saccarina e i suoi sali Na, K e Ca è sostituito dal seguente:
«E 954 SACCARINA E I SUOI SALI Na, K E Ca
(I) SACCARINA
Definizioni
Denominazione chimica 1,1-diossido di 3-oxo-2,3diidro-benzo(d)isotiazolo
Einecs 201-321-0
Formula chimica C7H5NO3S
Massa molecolare relativa 183,18
Tenore Non meno del 99 % e non oltre il 101 % di C7H5NO3S sulla sostanza secca
Descrizione Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, inodore o con debole odore, aromatico, di sapore dolce anche in soluzioni molto diluite. Potere dolcificante circa da 300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio
Identificazione
Solubilità Poco solubile in acqua, solubile in soluzione basica, scarsamente solubile in etanolo
Purezza
Perdita all’essiccazione Non oltre l’1 % (105 °C, due ore)
Intervallo di fusione 226-230 °C
Ceneri solfatate Non oltre lo 0,2 % espresso sulla sostanza secca
Acidi benzoico e salicilico Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrino in acqua, a 10 ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione violetta
o-Toluensolfonammidee Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
p-Toluensolfonammide Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
p-Solfonammide dell’acido benzoico Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca
Sostanze facilmente carbonizzabili Assenti
Arsenico Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Selenio Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca
(II) SALE SODICO DELLA SACCARINA
Sinonimi Saccarina, sale di sodio della saccarina
Definizioni
Denominazione chimica o-Benzosolfimmide di sodio, sale di sodio del 2,3-diidro-3-ossobenzisosolfonazolo, sale di sodio diidrato del 1,2-benzisotiazolin-3-one-1,1-diossido
Einecs 204-886-1
Formula chimica C7H4NNaO3S·2H2O
Massa molecolare relativa 241,19
Tenore Non meno del 99 % e non più 101 % di C7H4NNaO3S sulla sostanza secca
Descrizione Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, efflorescente, inodore o con un debole odore, di sapore molto dolce, anche in soluzioni molto diluite. Potere dolcificante da 300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio in soluzione diluita
Identificazione
Solubilità Facilmente solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo
Purezza
Perdita all’essiccazione Non oltre il 15 % (120 °C, quattro ore)
Acidi benzoico e salicilico Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10 ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione violetta
o-Toluensolfonammide Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
p-Toluensolfonammide Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
p-Solfonammide dell’acido benzoico Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca
Sostanze facilmente carbonizzabili Assenti
Arsenico Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Selenio Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca
(III) SALE DI CALCIO DELLA SACCARINA
Sinonimi Saccarina, sale di calcio della saccarina
Definizione
Denominazione chimica o-Benzosolfimmide di calcio, sale di calcio del 2,3-diidro-3-ossobenzisosolfonazolo, sale di calcio idrato (2:7) del 1,2-benzisotiazoline-3-one-1,1-diossido
Einecs 229-349-9
Formula chimica C14H8CaN2O6S2·31/2H2O
Massa molecolare relativa 467,48
Tenore Non meno del 95 % di C14H8CaN2O6S2 sulla
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