Commission Directive 2007/34/EC of 14 June 2007 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Council Directive 70/157/EEC concerning the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles (Text with EEA relevance)

Published date15 June 2007
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 155, 15 June 2007
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15.6.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 155/49

DIRETTIVA 2007/34/CE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2007

che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (2), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/157/CEE è una delle direttive particolari adottate nell’ambito della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE. Le disposizioni della direttiva 70/156/CEE attinenti a sistemi, componenti e entità tecniche separate per i veicoli si applicano quindi alla direttiva 70/157/CEE.
(2) Dall'entrata in vigore della direttiva 70/157/CEE i limiti di rumore per i veicoli a rumore sono stati ripetutamente ridotti, per l'ultima volta nel 1995. L'ultima riduzione non ha sortito gli effetti desiderati, e da studi successivi è emerso che il metodo di misurazione non corrisponde più agli effettivi comportamenti di guida. È dunque opportuno introdurre un nuovo ciclo di test e allineare maggiormente le condizioni di guida relative alla prova dell'emissione acustica alle operazioni di guida della vita reale. Il nuovo ciclo di prove è contenuto nella serie di modifiche 02 del regolamento UN/ECE n. 51 (3).
(3) Durante un periodo di transizione, ai fini dell'omologazione si dovrebbero svolgere sia le prove attuali che quelle nuove, e i risultati di entrambe le prove dovrebbero essere riferiti alla Commissione. Ciò consentirebbe alla Commissione di ottenere i dati necessari per fissare nuovi valori limite adeguati al nuovo metodo di misurazione, che sostituirebbero l'attuale protocollo di prove. Il metodo attuale dovrebbe continuare ad essere richiesto per ottenere l'omologazione, mentre il metodo nuovo verrebbe usato a fini di monitoraggio. Dopo il periodo di transizione, il protocollo di prova adattato alla nuova prova dovrebbe diventare l'unica misurazione richiesta per ottenere l'omologazione.
(4) Al fine di tenere conto delle più recenti modifiche ai regolamenti UN/ECE n. 51 e n. 59 a cui la Comunità ha già aderito, è opportuno adeguare la direttiva 70/157/CEE al progresso tecnico allineandola alle prescrizioni tecniche di tale regolamento. In questo quadro è particolarmente importante adottare, ai fini dell'omologazione CE, la procedura obbligatoria di monitoraggio delle emissioni di rumore dei veicoli a motore di cui al regolamento UN/ECE n. 51. Altrimenti la direttiva rimarrebbe indietro rispetto al regolamento per quanto riguarda il progresso tecnico.
(5) A norma dell'articolo 3 della direttiva 70/157/CEE le misure previste dalla presente direttiva non modificano le prescrizioni di cui a punti 5.2.2.1 e 5.2.2.5 dell'allegato I della direttiva 70/157/CEE. Per quanto riguarda la nuova struttura dell'allegato, è necessario adeguarla alla numerazione e ai riferimenti specificati in tali punti. Al fine di assicurare il collegamento con le disposizioni della legislazione comunitaria, è inoltre opportuno assicurare una correlazione tra la numerazione attuale e quella nuova.
(6) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La direttiva 70/157/CEE è modificata come segue:

a) l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato I della presente direttiva;
b) l’allegato II è sostituito dal testo di cui all’allegato II della presente direttiva;
c) l’allegato III è sostituito dal testo di cui all’allegato III della presente direttiva;
d) l'allegato IV è soppresso.

2. I riferimenti ai punti 5.2.2.1 e 5.2.2.5 dell'allegato I della direttiva 70/157/CEE devono intendersi come riferimenti ai punti 2.1 e 2.2 dell'allegato I, come sostituito dalla presente direttiva.

Articolo 2

A decorrere dal 6 luglio 2008 e fino al 6 luglio 2010 il veicolo da omologare è soggetto alla prova di cui all'allegato 10 del regolamento UN/ECE n. 51 esclusivamente a fini di monitoraggio. I risultati di tale prova sono aggiunti ai documenti di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 70/157/CEE modificata dalla presente direttiva, conformemente all'allegato 9 del regolamento UN/ECE n. 51. Lo Stato membro interessato invia tali documenti d'informazione alla Commissione. Tali obblighi non si riferiscono ai casi di estensione delle omologazioni esistenti in conformità con la presente direttiva. Ai sensi di questa procedura di monitoraggio, un veicolo non viene considerato un nuovo tipo se differisce soltanto rispetto ai punti 2.2.1. e 2.2.2 del regolamento UN/ECE n. 51.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 5 luglio 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 luglio 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).

(2) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE.

(3) GU L 137 del 30.5.2007, pag. 68.


ALLEGATO I

«

ALLEGATO I

OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO A MOTORE PER QUANTO RIGUARDA IL LIVELLO SONORO

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

1.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il livello sonoro deve essere presentata dal costruttore del veicolo.

1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

1.3. Il costruttore dovrà presentare al servizio tecnico incaricato delle prove un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

1.4. A richiesta del servizio tecnico saranno inoltre presentati un campione del dispositivo di scarico ed un motore avente cilindrata e potenza almeno pari a quelle del motore montato sul tipo di veicolo da omologare.

2. LIVELLO SONORO DEL VEICOLO IN MOVIMENTO

2.1. Valori limite

Il livello sonoro misurato conformemente alle disposizioni dell'allegato III non deve superare i seguenti limiti:

Categorie di veicoli Valori limite espressi in dB(A)
2.1.1. Veicoli per il trasporto di persone con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente.
74
2.1.2. Veicoli per il trasporto di persone con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente e con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t e:
2.1.2.1. con motore di potenza inferiore a 150 kW,
78
2.1.2.2. con motore di potenza pari o superiore a 150 kW.
80
2.1.3. Veicoli per il trasporto di persone con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente veicoli per il trasporto di merci:
2.1.3.1. con massa massima autorizzata non superiore a 2 t,
76
2.1.3.2. con massa massima autorizzata superiore a 2 t ma non superiore a 3,5 t.
77
2.1.4. Veicoli per il trasporto di merci con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t:
2.1.4.1. con motore di potenza inferiore a 75 kW,
77
2.1.4.2. con motore di potenza pari o superiore a 75 kW, ma inferiore a 150 kW,
78
2.1.4.3. con motore di potenza pari o superiore a 150 kW.
80

Tuttavia:

per i veicoli delle categorie 2.1.1 e 2.1.3, che siano muniti di un motore diesel a iniezione diretta, i valori limite sono aumentati di 1 dB(A),
per i veicoli aventi una massa massima autorizzata superiore a 2 tonnellate e progettati per essere utilizzati come fuoristrada, i valori limite sono aumentati di 1 dB(A), qualora siano muniti di un motore con una potenza inferiore a 150 kW e di 2 dB(A), qualora siano muniti di un motore con una potenza pari o superiore a 150 kW,
per i veicoli della categoria 2.1.1, muniti di cambio a comando manuale con più di quattro marce avanti e di un motore sviluppante una potenza massima superiore a 140 kW, ed avente un rapporto potenza massima/massa massima superiore a 75 kW/t, i valori limite sono aumentati di 1 dB(A), se la velocità alla quale l'estremità posteriore del veicolo
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