Commission Directive 2008/15/EC of 15 February 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include clothianidin as an active substance in Annex I thereto (Text with EEA relevance)

Published date16 February 2008
Subject MatterEnvironment,Plant health legislation,Internal market - Principles,Free movement of goods
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 42, 16 February 2008
L_2008042IT.01004501.xml
16.2.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 42/45

DIRETTIVA 2008/15/CE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2008

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clotianidin come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il clotianidin.
(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2032/2003, il clotianidin è stato oggetto di una valutazione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definiti nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.
(3) Il 15 dicembre 2005 la Germania è stata designata come Stato membro relatore e ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all'articolo 10, paragrafi 5 e 7, del regolamento (CE) n. 2032/2003.
(4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 21 giugno 2007, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003.
(5) L'esame del clotianidin non ha evidenziato questioni ancora aperte da sottoporre all'attenzione del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali.
(6) Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti clotianidin possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Tuttavia, sono stati individuati rischi inaccettabili nei casi in cui il legno trattato è utilizzato in esterno, ma non a contatto con il terreno o con l'acqua. È quindi opportuno iscrivere il clotianidin nell'allegato I della direttiva 98/8/CE, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti clotianidin possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. Nel caso di prodotti impiegati per il trattamento di legno destinato ad essere utilizzato in esterno, le autorizzazioni sono concesse previa presentazione di dati che dimostrino che il prodotto può essere utilizzato senza rischi inaccettabili per l'ambiente.
(7) Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione è opportuno esigere che ai prodotti contenenti clotianidin e utilizzati come preservanti del legno si applichino misure di riduzione del rischio, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto, affinché i rischi siano ridotti ad un livello accettabile in conformità dell'articolo 5 e dell'allegato VI della direttiva 98/8/CE. È opportuno prestare particolare attenzione alle misure intese a proteggere i
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