Commission Directive 2008/40/EC of 28 March 2008 amending Council Directive 91/414/EEC to include amidosulfuron and nicosulfuron as active substances (Text with EEA relevance)
| Coming into Force | 01 November 2008 |
| End of Effective Date | 13 June 2011 |
| ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2008/40/oj |
| Published date | 29 March 2008 |
| Date | 28 March 2008 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 87, 29 March 2008 |
| 29.3.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 87/5 |
DIRETTIVA 2008/40/CE DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2008
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
| (1) | I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione fissano le modalità d’attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e stabiliscono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende le sostanze amidosulfuron e nicosulfuron. |
| (2) | Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi impieghi proposti dagli autori delle notifiche. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per l’amidosulfuron e il nicosulfuron, gli Stati membri relatori erano l’Austria e il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate, rispettivamente, il 31 maggio 2005 e il 7 dicembre 2005. |
| (3) | Le relazioni di valutazione relative all’amidosulfuron e al nicosulfuron sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’AESA e presentate alla Commissione il 22 gennaio 2007 sotto forma di relazioni scientifiche dell’AESA (4). Tali rapporti sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottati il 22 gennaio 2008 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione sull’amidosulfuron e sul nicosulfuron. |
| (4) | Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti amidosulfuron e nicosulfuron possono considerarsi rispondenti, in linea di massima, alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione. È perciò opportuno iscrivere tali sostanze attive nell’allegato I, affinché tutti gli Stati membri possano rilasciare ai sensi della suddetta direttiva le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari che le contengono. |
| (5) | È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove disposizioni derivanti dall’iscrizione. |
| (6) | Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, derivanti dall’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall’iscrizione per il riesame delle autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti amidosulfuron e nicosulfuron così da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle pertinenti condizioni elencate nell’allegato I. Gli Stati membri modificheranno, sostituiranno o revocheranno, a seconda dei casi, le autorizzazioni vigenti, in conformità alla direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto, sarà accordato un periodo più lungo per presentare e valutare il fascicolo completo relativo all’allegato III per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni suo impiego previsto, ai sensi dei principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. |
| (7) | L’esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (5) ha dimostrato che possono emergere difficoltà nell’interpretare gli obblighi dei titolari di autorizzazioni vigenti rispetto all’accesso ai dati. |
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