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28.6.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 168/36 |
DIRETTIVA 2008/65/CE DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2008
recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (1), in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | Occorre adeguare l'elenco di codici di cui all'allegato I e all'allegato I bis della direttiva 91/439/CEE. |
(2) | È opportuno modificare, alla luce del progresso scientifico e tecnico nel settore, il codice comunitario 78, che limita il diritto di guidare veicoli appartenenti a una determinata categoria di patente ai soli veicoli con cambio automatico. |
(3) | I requisiti minimi prescritti per i veicoli per l'esame di guida di cui all'allegato II della direttiva 91/439/CEE devono essere resi conformi alla modifica della definizione del codice comunitario 78. |
(4) | È opportuno rivedere i requisiti minimi prescritti per le prove teoriche e pratiche di cui all'allegato II della direttiva 91/439/CEE per adeguare i requisiti delle prove alle esigenze del traffico quotidiano in relazione all'uso di gallerie, al fine di migliorare il livello di sicurezza stradale di questo particolare elemento dell'infrastruttura stradale. |
(5) | I termini di cui ai punti 5.2 e 6.2.5 dell'allegato II della direttiva 91/439/CEE sono risultati inadeguati ai fini di una soddisfacente attuazione delle misure necessarie. È opportuno introdurre un termine supplementare. |
(7) | Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la patente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 91/439/CEE è modificata come segue:
1) | nell'allegato I, punto 2, nella parte riguardante la pagina 4 della patente di guida, e nell'allegato I bis, punto 2, nella parte riguardante la pagina 2 della patente, nella lettera a), numero 12, la dicitura del codice comunitario 10.02 è sostituita dalla seguente:
«10.02. | Veicoli privi di pedale della frizione (o di leva manuale per le categorie A o A1)»; | |
2) | nell'allegato I, punto 2, nella parte riguardante |
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