Commission Directive 2008/75/EC of 24 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include carbon dioxide as an active substance in Annex I thereto (Text with EEA relevance)

Published date25 July 2008
Subject MatterPlant health legislation,Environment,Approximation of laws,Internal market - Principles,Free movement of goods
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 197, 25 July 2008
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25.7.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 197/54

DIRETTIVA 2008/75/CE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il biossido di carbonio come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il biossido di carbonio.
(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007, il biossido di carbonio è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 14, rodenticidi, come definiti nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.
(3) La Francia è stata designata come Stato membro relatore e il 15 maggio 2006 ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, a norma dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
(4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Nell'ambito del comitato permanente sui biocidi del 21 giugno 2007, i risultati del riesame sono stati inseriti in una relazione di valutazione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, con la proposta di inserire il biossido di carbonio nell'allegato IA della direttiva 98/8/CE, specificando che deve essere utilizzato solo in bombolette di gas pronte per l'uso associate ad una trappola.
(5) Un principio attivo inserito nell'allegato IA deve normalmente figurare anche nell'allegato I. L'iscrizione nell'allegato I riguarderebbe gli usi per i quali i prodotti possono soddisfare i requisiti dell'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, ma non quelli dei prodotti a basso rischio. È questo il caso di determinati biocidi usati come rodenticidi e contenenti biossido di carbonio. È quindi opportuno iscrivere il biossido di carbonio nell'allegato I per il tipo di prodotto 14, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come rodenticidi e contenenti biossido di carbonio possano essere rilasciate, modificate o revocate a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.
(6) La relazione di valutazione è stata modificata di conseguenza ed è stata riesaminata dal comitato permanente sui biocidi il 29 novembre 2007.
(7) Il riesame del biossido di carbonio non ha evidenziato questioni ancora aperte o problemi da sottoporre all'attenzione del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali.
(8) La valutazione a livello comunitario è
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