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25.7.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 197/54 |
DIRETTIVA 2008/75/CE DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2008
recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il biossido di carbonio come principio attivo nell'allegato I della direttiva
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il biossido di carbonio. |
(3) | La Francia è stata designata come Stato membro relatore e il 15 maggio 2006 ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, a norma dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
(4) | La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Nell'ambito del comitato permanente sui biocidi del 21 giugno 2007, i risultati del riesame sono stati inseriti in una relazione di valutazione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, con la proposta di inserire il biossido di carbonio nell'allegato IA della direttiva 98/8/CE, specificando che deve essere utilizzato solo in bombolette di gas pronte per l'uso associate ad una trappola. |
(5) | Un principio attivo inserito nell'allegato IA deve normalmente figurare anche nell'allegato I. L'iscrizione nell'allegato I riguarderebbe gli usi per i quali i prodotti possono soddisfare i requisiti dell'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, ma non quelli dei prodotti a basso rischio. È questo il caso di determinati biocidi usati come rodenticidi e contenenti biossido di carbonio. È quindi opportuno iscrivere il biossido di carbonio nell'allegato I per il tipo di prodotto 14, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come rodenticidi e contenenti biossido di carbonio possano essere rilasciate, modificate o revocate a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. |
(6) | La relazione di valutazione è stata modificata di conseguenza ed è stata riesaminata dal comitato permanente sui biocidi il 29 novembre 2007. |
(7) | Il riesame del biossido di carbonio non ha evidenziato questioni ancora aperte o problemi da sottoporre all'attenzione del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali. |
(8) | La valutazione a livello comunitario è |
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