Commission Directive 2009/106/EC of 14 August 2009 amending Council Directive 2001/112/EC relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption

Published date15 August 2009
Subject MatterApproximation of laws,Foodstuffs,Processed fruit and vegetables,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 212, 15 August 2009
L_2009212IT.01004201.xml
15.8.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 212/42

DIRETTIVA 2009/106/CE DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2009

recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Allo scopo di migliorare la libera circolazione dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi all’interno della Comunità, la direttiva 2001/112/CE ha stabilito disposizioni specifiche in merito alla produzione, alla composizione e all’etichettatura dei prodotti in oggetto. È necessario che tali norme vengano adeguate al progresso tecnico e tengano conto dello sviluppo delle norme internazionali in materia, in particolare della norma del Codex relativa ai succhi e nettari di frutta (norma Codex 247-2005) che è stata adottata dalla Commissione del Codex Alimentarius in occasione della sua ventottesima sessione, che si è svolta dal 4 al 9 luglio 2005, e del Codice di buone pratiche della Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN).
(2) Questa norma del Codex stabilisce in particolare fattori di qualità e requisiti in materia di etichettatura per i succhi di frutta e prodotti analoghi. Il Codice di buone pratiche dell’AIJN stabilisce inoltre fattori di qualità per i succhi di frutta ottenuti da succo concentrato e viene utilizzato, a livello internazionale, come norma di riferimento per l’autoregolamentazione nell’industria dei succhi di frutta. È opportuno che la direttiva 2001/112/CE sia resa conforme, nella misura del possibile, alle suddette norme.
(3) La norma del Codex in questione stabilisce che il prodotto ottenuto mediante ricomposizione del succo di frutta concentrato venga definito «succo di frutta a base di succo concentrato». È necessario che anche la norma comunitaria corrispondente in materia di etichettatura utilizzi questa definizione riconosciuta a livello internazionale. Per poter assicurare la coerenza dell’etichettatura in tutti gli Stati membri, è opportuno modificare le versioni linguistiche, ove ciò sia necessario, per renderle conformi al testo della norma del Codex.
(4) La suddetta norma del Codex e il codice di buone pratiche dell’AIJN stabiliscono inoltre dei valori Brix minimi per un elenco di succhi di frutta ottenuti da succo concentrato. Dato che questi valori facilitano le analisi ai fini dei requisiti minimi di qualità, essi dovrebbero essere presi in considerazione nella misura in cui corrispondono ai valori di riferimento utilizzati nella
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