Commission Directive 2009/112/EC of 25 August 2009 amending Council Directive 91/439/EEC on driving licences

Published date26 August 2009
Subject MatterApproximation of laws,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 223, 26 August 2009
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26.8.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 223/26

DIRETTIVA 2009/112/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2009

recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (1), in particolare l’articolo 7 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I requisiti minimi per l’idoneità alla guida non sono completamente armonizzati. A norma del punto 5 dell’allegato III della direttiva 91/439/CEE, gli Stati membri possono imporre norme più severe dei requisiti minimi europei.
(2) Dato che l’esistenza di requisiti difformi da uno Stato membro all’altro può incidere sul principio della libera circolazione, nella risoluzione del 26 giugno 2000 il Consiglio ha domandato specificamente una revisione delle norme mediche per le patenti di guida, come stabilito all’allegato III della direttiva 91/439/CEE.
(3) In conformità della suddetta risoluzione del Consiglio, la Commissione ha consigliato di svolgere un lavoro di medio e lungo termine per adattare l’allegato III al progresso scientifico e tecnico, come stabilito all’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/439/CEE.
(4) Le menomazioni del campo visivo, il diabete e l’epilessia sono stati riconosciuti come patologie mediche da prendere in considerazione in quanto incidono sull’idoneità alla guida; a tal fine sono stati istituiti gruppi di lavoro composti di specialisti nominati dagli Stati membri.
(5) I gruppi di lavoro hanno elaborato una serie di relazioni con l’intento di aggiornare i punti pertinenti dell’allegato III della direttiva 91/439/CEE.
(6) La direttiva 91/439/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato III della direttiva 91/439/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dall’entrata in vigore della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato III della direttiva 91/439/CEE è modificato come segue:

1. il punto 6 è sostituito dal seguente: «VISTA
6. Il candidato alla patente di guida deve sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c’è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da un’autorità medica competente. Durante questo esame l’attenzione dovrà essere rivolta in particolare ai seguenti elementi: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all’abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo e l’acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato in “casi eccezionali”; in questi casi il conducente deve essere sottoposto a un esame da parte di un’autorità medica competente per dimostrare l’assenza di altre patologie che pregiudichino la funzione visiva, fra cui la sensibilità all’abbagliamento e al contrasto e la visione crepuscolare. Il conducente o il candidato deve anche essere sottoposto a una prova pratica positiva svolta da un’autorità competente.
Gruppo 1
6.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un’acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. Inoltre, il campo visivo orizzontale deve essere almeno di 120 gradi, l’estensione almeno di 50 gradi verso sinistra e verso destra e di 20 gradi verso l’alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all’asse centrale. Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata a condizione che il candidato si sottoponga a un esame periodico praticato da un’autorità medica competente.
6.2. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista da un occhio o che utilizza soltanto un occhio (per esempio in caso di diplopia), deve avere un’acutezza visiva di almeno 0,5, se del caso con lenti correttive. L’autorità medica competente deve certificare che tale condizione di
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