Commission Directive 2009/118/EC of 9 September 2009 amending Annexes II to V to Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community
Published date | 10 September 2009 |
Subject Matter | Approximation of laws,Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 239, 10 September 2009 |
10.9.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 239/51 |
DIRETTIVA 2009/118/CE DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2009
che modifica gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),
sentiti gli Stati membri interessati,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 2000/29/CE prevede che alcune zone siano riconosciute come zone protette. |
(2) | Talune regioni o parti di regioni in Austria state riconosciute temporaneamente come zone protette per quanto riguarda l’organismo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dal regolamento (CE) n. 690/2008 (2). L’Austria ha prodotto informazioni da cui risulta che la Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. è ormai presente sul proprio territorio. Ne consegue che tali regioni o parti di regioni non devono più essere riconosciute come zone protette. |
(3) | In Grecia, Creta e Lesbo sono state riconosciute quali zone protette per quanto riguarda l’organismo Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. La Grecia ha prodotto informazioni da cui risulta che la Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è ormai presente in tali regioni. Ne consegue che Creta e Lesbo non devono più essere riconosciute come zone protette nei confronti di detto organismo. |
(4) | Conseguentemente alle modifiche di cui sopra, alcuni riferimenti incrociati e un riferimento a una zona protetta di cui all’allegato IV della direttiva 2000/29/CE sono divenuti obsoleti e devono essere soppressi. |
(5) | Alcuni codici della nomenclatura combinata relativi al legno e ai lavori di legno sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione (3). Pertanto è necessario adattare la direttiva 2000/29/CE a tali sviluppi tecnici. |
(6) | Occorre modificare di conseguenza gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE. |
(7) | Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o dicembre 2009.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono...
To continue reading
Request your trial