Commission Directive 2009/121/EC of 14 September 2009 amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Annexes I and V to Directive 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council on textile names (Text with EEA relevance)

Published date15 September 2009
Subject MatterTextiles,Internal market - Principles,Approximation of laws,Industry,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 242, 15 September 2009
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15.9.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 242/13

DIRETTIVA 2009/121/CE DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2009

che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I e V della direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile (1), e in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di proteggere gli interessi dei consumatori, la direttiva 2008/121/CE fissa norme che regolano l’etichettatura o la marcatura dei prodotti riguardo al loro contenuto in fibre tessili. I prodotti tessili possono essere commercializzati all’interno della Comunità solo se conformi alle disposizioni della suddetta direttiva.
(2) Al fine di adeguare la direttiva 2008/121/CE al progresso tecnico, visti i risultati recentemente ottenuti da un gruppo di lavoro tecnico, è necessario aggiungere la fibra melammina all’elenco delle fibre di cui agli allegati I e V di tale direttiva.
(3) La direttiva 2008/121/CE va pertanto modificata di conseguenza.
(4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all’etichettatura dei prodotti tessili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2008/121/CE è modificata come segue:

1) all’allegato I viene aggiunta la seguente riga 48:
«48. Melammina fibra formata per almeno l’85 % in peso da macromolecole reticolate composte di derivati della melammina»;
2) all’allegato V viene aggiunta la seguente voce 48:
«48. Melammina 7,00».

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 15 settembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente...

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