Commission Directive 2009/124/EC of 25 September 2009 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for arsenic, theobromine, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. and Abrus precatorius L. (Text with EEA relevance)

Published date26 September 2009
Subject MatterApproximation of laws,Veterinary legislation,Animal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 254, 26 September 2009
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26.9.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 254/100

DIRETTIVA 2009/124/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2009

che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda ai i livelli massimi di arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/32/CE proibisce l’uso di prodotti destinati all’alimentazione degli animali che presentano un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell’allegato I della medesima.
(2) Per quanto concerne i mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini, dati recenti forniti dalle autorità competenti degli Stati membri riguardanti la presenza di arsenico totale (insieme di arsenico organico ed inorganico) indicano che occorre aumentare alcuni livelli massimi di arsenico totale. I sottoprodotti dell’industria della filettatura del pesce sono materie prime importanti nella produzione di farina di pesce e di olio di pesce destinati all’uso in mangimi composti, in particolare nei mangimi per pesci.
(3) L’aumento dei livelli massimi di arsenico totale nei mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini e nei mangimi per pesce non comporta alcuna variazione dei livelli massimi di arsenico inorganico. Dato che i potenziali effetti negativi dell’arsenico per la salute animale e umana sono determinati dalla frazione inorganica in un particolare prodotto destinato all’alimentazione animale o umana e i composti organici dell’arsenico presentano un potenziale di tossicità molto basso (2), l’aumento dei livelli dell’arsenico totale non influisce sulla tutela della salute animale o della salute pubblica.
(4) Nell’allegato I della direttiva 2002/32/CE, i livelli massimi per l’arsenico si riferiscono all’arsenico totale, dato che non esiste un metodo standard per l’analisi dell’arsenico inorganico. Per i casi in cui le autorità competenti richiedono un’analisi del contenuto di arsenico inorganico, tuttavia, l’allegato fissa il livello massimo di arsenico inorganico.
(5) Poiché il metodo di estrazione in certi casi influisce in misura significativa sul risultato analitico dell’arsenico totale, è opportuno stabilire una procedura di estrazione da utilizzare nei controlli ufficiali.
(6) Le informazioni fornite dalle autorità competenti e da organizzazioni interessate indicano livelli significativi di arsenico negli additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi autorizzati in applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). È opportuno definire i livelli massimi di arsenico in tali additivi per proteggere la salute pubblica e quella degli animali.
(7) Per quanto concerne la teobromina, dal parere dell’Autorità europea per la salute alimentare del 10 giugno 2008 (4) risulta che gli attuali livelli massimi di teobromina potrebbero non garantire una completa protezione di alcune specie animali. Il parere riferisce di potenziali effetti nocivi in suini, cani, cavalli e per la produzione di latte nelle mucche da latte. È dunque opportuno fissare livelli massimi più bassi.
(8) Per quanto riguarda gli alcaloidi presenti nelle piante di Datura sp., dal parere dell’EFSA del 9 aprile 2008 (5) risulta che, poiché alcaloidi tropanici sono presenti in tutte le specie di Datura, è opportuno, per garantire la protezione della salute degli animali, in particolare dei suini, estendere i livelli massimi per la Datura stramonium L. di cui all’allegato I della direttiva 2002/32/CE, a tutte le specie di Datura.
(9) Per quanto concerne il ricino (Ricinus communis L.), dal parere dell’EFSA del 10 giugno 2008 (6) risulta che, dati i simili effetti tossici delle tossine di Ricinus communis L. (ricino), Croton tiglium L. (crotina) e Abrus precatorius L (abrina), è opportuno applicare i livelli massimi per Ricinus communis L. di cui all’allegato I della direttiva 2002/32/CE, anche a Croton tiglium L. e Abrus precatorius L, separatamente o in associazione.
(10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/32/CE.
(11) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e non vi si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato come indicato nell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva...

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