Commission Directive 2009/131/EC of 16 October 2009 amending Annex VII to Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the rail system within the Community (Text with EEA relevance)

Coming into Force06 November 2006
End of Effective Date15 June 2020
Celex Number32009L0131
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/131/oj
Published date17 October 2009
Date16 October 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 273, 17 October 2009
L_2009273IT.01001201.xml
17.10.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 273/12

DIRETTIVA 2009/131/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2009

che modifica l’allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 4,

vista la raccomandazione dell’Agenzia n. ERA/REC/XA/01-2009 del 17 aprile 2009,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 9 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), entro il 19 gennaio 2009 l’Agenzia ferroviaria europea («l’Agenzia») rivede l’elenco dei parametri contenuto nell’allegato VII, parte 1, della direttiva 2008/57/CE e formula alla Commissione le raccomandazioni che reputa appropriate.
(2) L’attuale parte 1 dell’allegato VII della direttiva 2008/57/CE contiene elementi che non costituiscono parametri di veicoli e che andrebbero pertanto eliminati.
(3) La parte 1 di detto allegato contiene inoltre parametri che si riferiscono essenzialmente e unicamente alla parte del sottosistema «materiale rotabile» di un veicolo. È necessario che tutti i parametri di un veicolo da sottoporre a controllo nel quadro dell’autorizzazione di messa in servizio e della classificazione delle norme nazionali figurino nell’elenco dei parametri. Vanno quindi inclusi anche i parametri di altri sottosistemi che fanno parte del veicolo.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/57/CE.
(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato VII, parte 1, della direttiva 2008/57/CE è sostituito dal testo che figura in allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 luglio 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono determinate dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in...

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