Commission Directive 2009/25/EC of 2 April 2009 amending Council Directive 91/414/EEC as regards an extension of the use of the active substance pyraclostrobin (Text with EEA relevance)

Published date03 April 2009
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 91, 03 April 2009
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3.4.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 91/20

DIRETTIVA 2009/25/CE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2009

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’utilizzo della sostanza attiva pyraclostrobin

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Con la direttiva 2004/30/CE della Commissione (2) il pyraclostrobin è stato iscritto come sostanza attiva all’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
(2) Nella domanda di iscrizione del pyraclostrobin il fabbricante, BASF SE («il notificante») ha presentato dati sull’utilizzo ai fini del controllo di determinati funghi, a sostegno della conclusione secondo cui è lecito, in linea generale, presumere che i prodotti fitosanitari contenenti pyraclostrobin soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. Il pyraclostrobin è stato quindi inserito nell’allegato I di tale direttiva con una disposizione specifica in base alla quale gli Stati membri ne possono autorizzare solo le utilizzazioni come fungicida.
(3) In aggiunta all’utilizzazione per il controllo dei funghi in determinati settori agricoli, il notificante ha richiesto una modifica alle disposizioni specifiche in questione, volta a consentire l’utilizzazione del pyraclostrobin come fitoregolatore. A sostegno di tale richiesta di estensione dell’utilizzo il notificante ha presentato informazioni specifiche.
(4) La Germania ha valutato le informazioni ed i dati presentati dal notificante. Nell’ottobre 2008 la Germania ha comunicato alla Commissione le proprie conclusioni, secondo cui l’estensione dell’utilizzazione richiesta non causa rischi diversi da quelli già presi in considerazione dalle disposizioni specifiche relative al pyraclostrobin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rapporto di revisione della Commissione concernente tale sostanza. In particolare l’estensione non implica una modifica dei parametri di applicazione previsti nelle disposizioni specifiche di cui all’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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