Commission Directive 2010/43/EU of 1 July 2010 implementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements, conflicts of interest, conduct of business, risk management and content of the agreement between a depositary and a management company (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date10 July 2010
Subject Matterlibre circulación de capitales,Libertad de establecimiento,Mercado interior - Principios,aproximación de las legislaciones,libre circulation des capitaux,Liberté d'établissement,Marché intérieur - Principes,rapprochement des législations,libera circolazione dei capitali,Libertà di stabilimento,Mercato interno - Principi,ravvicinamento delle legislazioni
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 176, 10 de julio de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 176, 10 juillet 2010,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 176, 10 luglio 2010
TESTO consolidato: 32010L0043 — IT — 01.08.2022

02010L0043 — IT — 01.08.2022 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B DIRETTIVA 2010/43/UE DELLA COMMISSIONE del 1o luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 42)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2021/1270 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2021 L 277 141 2.8.2021




▼B

DIRETTIVA 2010/43/UE DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2010

recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva fissa norme di esecuzione della direttiva 2009/65/CE:

1)

che specificano le procedure e i meccanismi di cui all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e le strutture e i requisiti organizzativi per ridurre al minimo i conflitti di interesse conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, lettera b);

2)

che fissano i criteri per agire con correttezza ed equità e con la competenza, la cura e la diligenza necessarie, nel migliore interesse degli OICVM, e i criteri per determinare le tipologie di conflitti di interesse specificando i principi richiesti per assicurare che le risorse siano utilizzate in modo efficace e definendo le misure da adottare per individuare, prevenire, gestire o rendere noti conflitti di interesse conformemente all’articolo 14, paragrafi 1 e 2;

3)

relative ai dettagli da includere nell’accordo tra il depositario e la società di gestione, di cui all’articolo 23, paragrafo 5, e all’articolo 33, paragrafo 5; e

4)

relative alla procedura di gestione dei rischi di cui all’articolo 51, paragrafo 1, in particolare i criteri per valutare l’adeguatezza della procedura di gestione dei rischi utilizzata dalla società di gestione e la politica e le procedure di gestione dei rischi e i meccanismi, le procedure e le tecniche di misurazione e di gestione dei rischi connesse a detti criteri.

Articolo 2

Campo d’applicazione

1.

La presente direttiva si applica alle società di gestione che esercitano l’attività di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE.

Il capo V della presente direttiva si applica anche ai depositari che esercitano le loro funzioni conformemente alle disposizioni del capo IV e del capo V, sezione 3, della direttiva 2009/65/CE.

2.

Le disposizioni del presente capo, del capo II, articolo 12, e dei capi III, IV e VI si applicano, mutatis mutandis alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE.

In questo caso, per «società di gestione» si intende «società di investimento».

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, in aggiunta alle definizioni della direttiva 2009/65/CE, si applicano le definizioni che seguono:

1)

«cliente»: ogni persona fisica o giuridica, o qualsiasi altro soggetto, ivi compresi gli OICVM, a cui una società di gestione fornisce un servizio di gestione collettiva di portafogli o i servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE;

2)

«detentore di quote»: ogni persona fisica o giuridica che detenga una o più quote di un OICVM;

3)

«soggetto rilevante»: in relazione alla società di gestione, uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

a)

amministratore, socio o equivalente, o dirigente della società di gestione;

b)

dipendente della società di gestione, nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione e sotto il controllo della società di gestione, e che partecipa all’esercizio, da parte della società di gestione, dell’attività di gestione collettiva di portafogli;

c)

persona fisica partecipante direttamente alla fornitura di servizi alla società di gestione, nel quadro di un contratto di delega a terzi ai fini dell’esercizio da parte della società di gestione dell’attività di gestione collettiva di portafogli;

4)

«alta dirigenza»: la persona o le persone che dirigono di fatto la società di gestione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE;

5)

«consiglio di amministrazione»: il consiglio di amministrazione della società di gestione;

6)

«funzione di vigilanza»: persone o organismi interessati responsabili della vigilanza dell’alta dirigenza e della valutazione e del riesame periodici dell’adeguatezza e dell’efficacia delle procedure di gestione dei rischi e delle politiche, modalità e procedure applicate per rispettare gli obblighi imposti dalla direttiva 2009/65/CE;

7)

«rischio di controparte»: il rischio di perdita per l’OICVM risultante dal fatto che la controparte in un’operazione possa essere nell’incapacità di adempiere le proprie obbligazioni prima del regolamento definitivo del flusso di liquidità dell’operazione;

8)

«rischio di liquidità»: il rischio che una posizione nel portafoglio dell’OICVM non possa essere venduta, liquidata o chiusa limitando i costi ed entro un lasso di tempo sufficientemente breve, per cui risulta compromessa la capacità dell’OICVM di conformarsi in qualsiasi momento all’articolo 84, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE;

9)

«rischio di mercato»: il rischio di perdita per l’OICVM derivante da fluttuazioni del valore di mercato delle posizioni del portafoglio dell’OICVM imputabili all’evoluzione delle variabili di mercato, quali i tassi di interesse, i tassi di cambio, le quotazioni delle azioni e i prezzi delle materie prime, o il merito di credito di un emittente;

10)

«rischio operativo»: il rischio di perdita per l’OICVM derivante dall’insufficienza delle procedure interne e dalle carenze legate alle persone e ai sistemi della società di gestione, o da eventi esterni, tra cui il rischio legale e il rischio di documentazione, nonché il rischio derivante dalle procedure di negoziazione, di regolamento e di valutazione applicate per conto dell’OICVM;

▼M1

11)

«rischio di sostenibilità»: il rischio di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 22, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

12)

«fattori di sostenibilità»: fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088.

▼B

L’espressione «consiglio di amministrazione» di cui alla definizione del primo comma, punto 5, non comprende il consiglio di vigilanza, nei casi in cui le società di gestione hanno una struttura duale composta da un consiglio di amministrazione e da un consiglio di vigilanza.



CAPO II

PROCEDURE AMMINISTRATIVE E MECCANISMO DI CONTROLLO

[Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/65/CE]



SEZIONE 1

Principi generali

Articolo 4

Obblighi generali in materia di procedure e di organizzazione

1.

Gli Stati membri impongono alle società di gestione il rispetto dei seguenti obblighi:

a)

istituire, applicare e mantenere procedure decisionali e una struttura organizzativa che specifichi in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;

b)

assicurare che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità;

c)

istituire, applicare e mantenere idonei meccanismi di controllo interno concepiti per assicurare il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli della società di gestione;

d)

istituire, applicare e mantenere modalità efficienti di informativa interna e di comunicazione delle informazioni a tutti i livelli pertinenti della società di gestione nonché il flusso di informazioni con eventuali terze parti;

e)

conservare registrazioni adeguate e ordinate dell’attività dell’impresa e della sua organizzazione interna.

Gli Stati membri assicurano che le società di gestione tengano conto della natura, delle dimensioni e della complessità della loro attività, nonché della natura e della gamma dei servizi prestati e delle attività esercitate nel quadro della loro attività.

▼M1

Gli Stati membri assicurano che le società di gestione tengano conto dei rischi di sostenibilità nell’adempimento degli obblighi di cui al primo comma.

▼B

2.
Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire, applicare e mantenere procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni in oggetto.
3.
Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire, applicare e mantenere...

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