Commission Directive 2010/61/EU of 2 September 2010 adapting for the first time the Annexes to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods to scientific and technical progress Text with EEA relevance
Published date | 03 September 2010 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 233, 03 September 2010 |
3.9.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 233/27 |
DIRETTIVA 2010/61/UE DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 2010
che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | L’allegato I, sezione I.1, l’allegato II, sezione II.1, e l’allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE rimandano a disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili, come definito all’articolo 2 di tale direttiva. |
(2) | Le disposizioni dei sopra citati accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Pertanto, le versioni modificate di tali accordi si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011, con un periodo transitorio che terminerà il 30 giugno 2011. |
(3) | L’allegato I, sezione I.1, l’allegato II, sezione II.1 e l’allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE devono pertanto essere modificati di conseguenza. |
(4) | La misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato per il trasporto terrestre di merci pericolose, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2008/68/CE
Gli allegati della direttiva 2008/68/CE sono modificati come segue:
1) | nell’allegato I, la sezione I.1 è sostituita dal seguente testo: «I.1. ADR Allegati A e B dell’ADR come applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2011, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno.» |
2) | nell’allegato II, la sezione II.1 è sostituita dal seguente testo: «II.1. RID Allegato del RID che figura come appendice C della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), applicabile con effetto dal 1o gennaio 2011, restando inteso che “Stato contraente del RID” è sostituito da “Stato membro”, come opportuno.» |
3. | Nell’allegato III, la sezione III.1 è sostituita dal seguente |
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