Commission Directive 2010/62/EU of 8 September 2010 amending, for the purpose of adapting their technical provisions, Council Directives 80/720/EEC and 86/297/EEC and Directives 2003/37/EC, 2009/60/EC and 2009/144/EC of the European Parliament and of the Council relating to the type-approval of agricultural or forestry tractors Text with EEA relevance

Published date09 September 2010
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 238, 09 September 2010
L_2010238IT.01000701.xml
9.9.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 238/7

DIRETTIVA 2010/62/UE DELLA COMMISSIONE

dell’8 settembre 2010

che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1) Il progresso tecnico consente di effettuare l’omologazione di un veicolo completo per quanto riguarda i trattori di categoria T4.3 (trattori a ridotta altezza libera dal suolo), quali definiti dalla direttiva 2003/37/CE. È pertanto opportuno modificare la direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote (2), la direttiva 2003/37/CE, la direttiva 2009/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote (3) e la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (4) in modo da tener conto delle caratteristiche specifiche dei trattori a ridotta altezza libera dal suolo.
(2) Al fine di portare avanti il completamento del mercato interno è opportuno introdurre — nella direttiva 86/297/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori agricoli e forestali a ruote ed alla relativa protezione (5) — prescrizioni sulle prese di forza anteriori per tutte le categorie di trattori oggetto della direttiva 2003/37/CE.
(3) Le prescrizioni sulle zone libere e sulle dimensioni dello scudo protettivo delle prese di forza di cui alla direttiva 86/297/CEE vanno modificate al fine di giungere ad un’armonizzazione di tali zone e dimensioni su scala mondiale e promuovere così la competitività dei produttori dell’Unione a livello globale.
(4) La norma ISO 500-1:2004, con la rettifica tecnica 1:2005, la norma ISO 500-2:2004 e la norma ISO 8759-1:1998 contengono prescrizioni riconosciute a livello mondiale per le prese di forza di tutti i tipi di trattori oggetto della direttiva 2003/37/CE. Nella direttiva 86/297/CEE è pertanto opportuno far riferimento a tali norme ISO.
(5) La direttiva 2003/37/CE va modificata per tener conto dell’applicazione della direttiva 86/297/CEE ai trattori di categoria T5. Analogamente, è opportuno modificare la direttiva 2003/37/CE per tener conto dell’applicazione della direttiva 2009/60/CE e della direttiva 80/720/CEE ai trattori di categoria T4.3.
(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/720/CEE è così modificata:

1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. Ai fini della presente direttiva per “trattore” si intende un trattore quale definito all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Ai fini della presente direttiva le categorie di trattori sono definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE. 2. La presente direttiva si applica alle categorie di trattori T1, T3, e T4, come definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE. La presente direttiva non si applica ai trattori di categoria T4.3 qualora il punto indice del sedile del guidatore, quale definito nell’allegato II della direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), disti più di 100 mm dal piano longitudinale mediano del trattore.
2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 86/297/CEE è così modificata:

1) il titolo è sostituito dal seguente:
2) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. Ai fini della presente direttiva per “trattore” si intende un trattore quale definito all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). 2. Ai fini della presente direttiva le categorie di trattori sono definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE.
3) gli allegati I e II sono sostituiti dal testo contenuto nell’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

L’allegato II della direttiva 2003/37/CE è modificato conformemente all’allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

La direttiva 2009/60/CE è così modificata:

1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. Ai fini della presente direttiva per “trattore” si intende un trattore quale definito all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE. 2. Ai fini della presente direttiva le categorie di trattori sono definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE. 3. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori montati su pneumatici, aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h.»;
2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato IV della presente direttiva.

Articolo 5

La direttiva 2009/144/CE è così modificata:

1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. Ai fini della presente direttiva per “trattore” si intende un trattore quale definito all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE. 2. Ai fini della presente direttiva le categorie di trattori sono definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE. 3. La presente direttiva si applica ai trattori delle categorie T1, T2, T3 e T4.»;
2) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato V della presente direttiva.

Articolo 6

1. Per le categorie T1, T2 e T3, quali definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della presente direttiva, ai nuovi tipi di veicoli dal 29 settembre 2011 e ai veicoli nuovi dal 29 settembre 2012.

2. Per la categoria T4.3 di cui all’allegato II della direttiva 2003/37/CE, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della presente direttiva, ai nuovi tipi di veicoli dal 29 settembre 2013 e ai veicoli nuovi dal 29 settembre 2016.

3. Per i veicoli delle categorie T4.1, T4.2, T5, C, R e S di cui all’allegato II della direttiva 2003/37/CE, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della presente direttiva, ai nuovi tipi di veicoli e ai veicoli nuovi a partire dalle date stabilite all’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2003/37/CE.

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 settembre 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 8 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

(2) GU L 194 del 28.7.1980, pag. 1.

(3) GU L 198 del 30.7.2009, pag. 15.

(4) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 33.

(5) GU L 186 dell’8.7.1986, pag. 19.

(6) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

(7) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 33.»;

(8) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.»;


ALLEGATO I

Nell’allegato I della direttiva 80/720/CEE, il punto I.2 è sostituito dal seguente:

«I.2. Per tutti i trattori, eccettuati quelli a
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT