Commission Directive 2010/92/EU of 21 December 2010 amending Council Directive 91/414/EEC to include bromuconazole as active substance Text with EEA relevance

Published date22 December 2010
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 338, 22 December 2010
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22.12.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 338/44

DIRETTIVA 2010/92/UE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2010

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva bromuconazolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Detto elenco comprende il bromuconazolo. Con la decisione 2008/832/CE della Commissione (4) è stato deciso di non includere il bromuconazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
(2) In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale, di seguito «il richiedente», ha presentato una nuova domanda per l'applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (5).
(3) La domanda è stata presentata al Belgio, designato Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/832/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008. Il Belgio ha valutato le informazioni e i dati aggiuntivi inviati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare che è stata trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione l'8 ottobre 2010.
(4) L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente perché questi inviassero le loro osservazioni, che sono state in seguito trasmesse alla Commissione. In conformità all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e dietro richiesta della Commissione, la relazione supplementare è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'Autorità. L'Autorità ha quindi presentato alla Commissione le sue conclusioni sul bromuconazolo il 29 luglio 2010 (6). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare nonché le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed approvati il 23 novembre 2010 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al bromuconazolo.
(5) La relazione supplementare dello Stato membro relatore e le nuove conclusioni dell'Autorità si concentrano sugli elementi che avevano determinato la non iscrizione della sostanza. Fra questi, in particolare, il rischio elevato per gli organismi acquatici e la mancanza di informazioni per valutare la potenziale contaminazione delle acque superficiali e sotterranee.
(6) Le informazioni
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